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21 Gennaio 2026

Tabelle stupefacenti aggiornate: oppioidi sintetici, cannabinoidi e benzodiazepine. Ecco le nuove sostanze inserite

Il Ministero della Salute interviene sulle nuove molecole psicoattive segnalate in Europa e in Italia. Tra le sostanze incluse oppioidi sintetici, cannabinoidi di nuova generazione, stimolanti e derivati benzodiazepinici, sulla base dei rischi per la salute pubblica e dei pareri di Iss e Consiglio superiore di sanità

di Redazione Farmacista33


Tabelle stupefacenti aggiornate: oppioidi sintetici, cannabinoidi e benzodiazepine. Ecco le nuove sostanze inserite

Le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope sono state aggiornate con l’inserimento di nuove molecole nelle Tabelle I e IV del Testo unico sugli stupefacenti (Dpr 309/1990). Il provvedimento, adottato dal Ministero della Salute e in gazzetta ufficiale del 20 gennaio, recepisce le segnalazioni del Sistema nazionale di allerta precoce e dell’Agenzia europea sulle droghe (EUDA) e punta a rafforzare la tutela della salute pubblica di fronte alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato.

Le sostanze stupefacenti sono classificate in 5 tabelle: le tabelle I, II, III e IV, nelle quali sono indicate le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale abuso e dipendenza; la tabella dei medicinali, suddivisa a sua volta in 5 sezioni (A, B, C, D, E), nella quale sono indicate le sostanze che hanno attività farmacologica, utilizzate nelle terapie. L’aggiornamento riguarda, in particolare, tre sostanze inserite in Tabella I – quella che raccoglie i composti con più elevato potenziale di abuso e dipendenza – e due inserite in Tabella IV, riservata a sostanze con minore potenziale ma comunque oggetto di controllo. 

Oppioidi sintetici e cannabinoidi di nuova generazione in Tabella I

Tra le sostanze inserite in Tabella I figura la spiroclorfina (nota anche come R-6890), un oppioide sintetico strutturalmente correlato alla brorfina, già presente nella stessa tabella. La decisione è motivata dagli effetti analgesici potenti e dal rischio di abuso, oltre che da un dato concreto: la sostanza è stata individuata in Germania in campioni di sangue prelevati in sede autoptica in un caso di decesso avvenuto nel gennaio 2025.

Sempre in Tabella I entra l’HHC-C9, cannabinoide sintetico considerato un omologo “superiore” dell’esaidrocannabinolo (HHC). La classificazione tiene conto della somiglianza chimica con altri cannabinoidi già tabellati e delle evidenze cliniche: in Italia è stato segnalato un caso di intossicazione acuta dopo assunzione tramite sigaretta elettronica, mentre a Malta un’allerta pubblica ha riportato tre ricoveri ospedalieri correlati alla stessa sostanza.

Il decreto inserisce inoltre in modo esplicito la 4'-Ph-PVP in Tabella I. La molecola era già ricompresa tra gli analoghi strutturali vietati, ma la denominazione specifica viene ora indicata per favorirne una più rapida identificazione da parte delle forze dell’ordine, anche alla luce di sequestri avvenuti in Italia e in Europa.

Stimolanti e benzodiazepine in Tabella IV

Passano in Tabella IV due sostanze segnalate come emergenti. La O-2172, strutturalmente correlata al metilfenidato, viene classificata sulla base della presunta attività stimolante, dedotta dalla somiglianza chimica con il principio attivo già sottoposto a controllo.

In Tabella IV entra anche il rilmazolam, derivato benzodiazepinico strutturalmente vicino a triazolam e bromazolam, con effetti sedativi analoghi. La decisione tiene conto anche di segnalazioni di particolare gravità: la sostanza è stata identificata in due casi di decesso esaminati dal Consiglio nazionale di medicina legale in Svezia.
L’aggiornamento delle tabelle recepisce i pareri favorevoli dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità e si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio delle nuove sostanze psicoattive, spesso immesse rapidamente sul mercato per aggirare i controlli normativi.

Il decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in GU. Per le farmacie e per gli operatori sanitari, l’aggiornamento rappresenta un passaggio rilevante sia sul piano regolatorio sia su quello della prevenzione, rafforzando gli strumenti di controllo e di identificazione di molecole associate a rischi significativi per la salute pubblica.

Fonte:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-20&atto.codiceRedazionale=26A00183&elenco30giorni=false 

TAG: STUPEFACENTI, TABELLA 4

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