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13 Febbraio 2026

Formazione del farmacista, in Gazzetta il decreto sui requisiti minimi: aggiornati programma di studi e competenze

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2024/782 e aggiorna i requisiti minimi di formazione per farmacisti, odontoiatri e infermieri. Per il farmacista vengono ridefiniti profilo professionale e competenze

di Redazione Farmacista33


Formazione del farmacista, in Gazzetta il decreto sui requisiti minimi: aggiornati programma di studi e competenze

È in Gazzetta Ufficiale il decreto che aggiorna i requisiti minimi di formazione per farmacisti, odontoiatri e infermieri, intervenendo sul Testo unico delle professioni e riallineando i percorsi universitari italiani agli standard europei. Per la professione farmaceutica, il provvedimento ridefinisce il profilo formativo e introduce un programma minimo di studi comune a livello Ue, rafforzando la preparazione dei futuri farmacisti nelle aree della farmacia clinica, della sanità pubblica, della collaborazione interprofessionale e delle competenze digitali, in coerenza con l’evoluzione del ruolo nel Servizio sanitario. 

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17, di attuazione della direttiva (UE) 2024/782 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2026) modifica la direttiva 2005/36/CE sui requisiti minimi di formazione per le tre professioni sanitarie regolamentate a livello europeo. Il provvedimento aggiorna il decreto legislativo 206/2007, il cosiddetto “Testo unico sul riconoscimento delle qualifiche professionali”, con l’obiettivo di riallineare i percorsi formativi italiani agli standard europei e all’evoluzione dei modelli di assistenza.

Per la professione farmaceutica, il decreto interviene sul profilo delineato dall’articolo 50 del Testo unico, “Formazione di farmacista”, recependo l’evoluzione del ruolo del farmacista nel Servizio sanitario, sempre più orientato alla presa in carico del paziente, all’assistenza farmaceutica e alla sanità pubblica. 

Le nuove competenze previste per il farmacista 

L’articolo 3 sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 50, stabilendo che “la formazione di farmacista garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato” di un insieme articolato di conoscenze e abilità che comprendono la preparazione scientifica sui medicinali, la tecnologia farmaceutica, la valutazione dei dati scientifici e la conoscenza della normativa professionale.

Il legislatore rafforza esplicitamente anche la dimensione clinica e assistenziale, prevedendo “un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all’applicazione pratica”, insieme a “conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie”. 
Il nuovo testo richiama inoltre la collaborazione tra professionisti sanitari, indicando tra i requisiti formativi “conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione”. 
Tra le innovazioni più rilevanti figura l’inserimento strutturale delle competenze digitali, con la richiesta di “conoscenza adeguata delle tecnologie dell’informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all’applicazione pratica”.

Programma di studi aggiornato

Il decreto aggiorna anche l’Allegato V sul riconoscimento delle qualifiche professionali, modificando le sezioni V.2, V.3 e V.6, quest’ultima dedicata al farmacista. In particolare, nella sezione 5.6.1 viene ridefinito il programma minimo di studi, introducendo nuove materie di studio:

  • Biologia vegetale e animale
  • Fisica
  • Chimica generale e inorganica
  • Chimica organica
  • Analisi chimiche
  • Chimica farmaceutica, compresa l’analisi dei medicinali
  • Biochimica generale e applicata (medica)
  • Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia; terminologia medica
  • Microbiologia
  • Farmacologia e farmacoterapia
  • Tecnologia farmaceutica
  • Tecnologia biofarmaceutica
  • Tossicologia
  • Farmacognosia
  • Legislazione e, se del caso, deontologia
  • Genetica e farmacogenomica
  • Immunologia
  • Farmacia clinica
  • Assistenza farmaceutica
  • Farmacia sociale
  • Sanità pubblica, compresa l’epidemiologia
  • Pratica farmaceutica
  • Farmacoeconomia

La norma precisa che la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare “spazio sufficiente alla teoria, per conservare all’insegnamento il suo carattere universitario”.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Italia completa il recepimento della direttiva europea nei termini previsti. Per la professione farmaceutica il decreto consolida sul piano normativo un’evoluzione già in atto, rafforzando il legame tra formazione universitaria, assistenza al paziente, sanità pubblica e innovazione digitale, in un quadro comune alle altre professioni sanitarie coinvolte.

Fonte:

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2026, n. 17 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/12/26G00033/sg 

Testo unico - DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/11/09/007G0224/sg

TAG: FORMAZIONE, FARMACISTI, UNIVERSITà

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