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17 Aprile 2026

Farmaci e nuovo Codice della strada, Corte costituzionale chiarisce i criteri di applicazione

La Corte costituzionale chiarisce i criteri di applicazione della nuova disciplina sulla guida dopo assunzione di sostanze psicotrope, confermando la necessità di accertare un pericolo concreto per la circolazione. La Siaarti sollecita parametri scientifici per la valutazione dell’idoneità alla guida.

di Simona Zazzetta


Farmaci e nuovo Codice della strada, Corte costituzionale chiarisce i criteri di applicazione

L’uso di farmaci psicotropi, in particolare oppioidi, e la loro compatibilità con la guida sono stati oggetto di dibattito dopo la riforma del Codice della strada del 2024, che ha modificato i criteri di accertamento della responsabilità per chi guida dopo l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Su questo terreno si inserisce la recente pronuncia della Corte costituzionale, che all’inizio del 2026 ha chiarito i confini applicativi della nuova disciplina, richiamando la necessità di valutare il rischio concreto per la sicurezza stradale. La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) evidenzia ora la necessità di soglie scientifiche e criteri oggettivi per distinguere tra presenza residua di una sostanza e reale alterazione della capacità di guida. 

Nuovo Codice della strada: perimetro leggimito di applicazione

La pronuncia nasce da questioni di legittimità sollevate in sede giudiziaria dopo l’entrata in vigore della riforma. Tra queste, un ruolo rilevante è stato svolto dall’ordinanza del Tribunale di Pordenone, che aveva rimesso alla Corte la valutazione sulla compatibilità costituzionale della nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada.
Con la sentenza n. 10 del 2026 la Corte costituzionale conferma la legittimità della nuova disciplina sulla guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, ma impone un’interpretazione fondata sul pericolo concreto per la sicurezza stradale. Per la Corte, si legge nel comunicato pubblicato a fine gennaio 2026, “la nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”.
La norma in questione, si legge nel comunicato, “puniva chi guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti”. Con la modifica dell’articolo 187 operata nel 2024, è stato “eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.
Secondo i giudici, “la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Essa, pertanto, produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale”. E, aggiungono, “determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol”.

In questa prospettiva, chiarisce il comunicato della Corte, “non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale”.

Il nodo dei farmaci oppioidi e delle terapie croniche

Il chiarimento fornito dalla Corte assume particolare rilievo per i pazienti che assumono farmaci psicotropi, in particolare oppioidi, utilizzati nel trattamento del dolore cronico o oncologico. È su questo aspetto che è intervenuta la Siaarti sottolineando l’importanza di “distinguere oggettivamente tra presenza residua di una sostanza nei fluidi biologici ed effetto farmacologico attivo sulla capacità di guida: una distinzione che ha rilevanti implicazioni sia per la sicurezza pubblica sia per la tutela dei diritti individuali, quale è quello di non soffrire il dolore". 

Secondo la società scientifica, la sentenza ha evidenziato la necessità di rivedere le modalità di accertamento dell’influenza delle sostanze psicoattive sulla guida e di definire parametri oggettivi basati sulle evidenze scientifiche e "soglie di concentrazione nei fluidi biologici definite su basi scientifiche". Da qui la richiesta di riattivazione del confronto istituzionale per affrontare le criticità applicative dell’articolo 187 del Codice della strada con la riconvocazione del tavolo tecnico istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Fonte:

https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2026/10

https://www.cortecostituzionale.it/uploads/release/697b5455f33f9.pdf

https://www.siaarti.it/news/13171180

ph. cr. freepik

TAG: GUIDA, STRADA, SOSTANZE PSICOTROPE, FARMACI OPPIACEI, STUPEFACENTI

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