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19 Giugno 2026Le disposizioni sulla dispensazione dei medicinali Ssn previste dalla Convezione farmaceutica aggiornata al 2025 danno indicazioni obblighi e divieti nella gestione delle fustelle e incasso del ticket prima della consegna del farmaco oggetto di possibili sanzioni in caso di ispezione
Staccare il bollino identificativo prima della dispensazione del medicinale in regime Ssn al paziente, conservare le fustelle separate dalle confezioni o riscuotere anticipatamente il ticket sono comportamenti non consentiti che possono determinare contestazioni in sede ispettiva e configurare irregolarità convenzionali, amministrative, disciplinari e, nei casi più gravi, penali. A ricordarlo è una circolare dell'Ordine dei farmacisti di Bari che richiama le disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 2025 sulla corretta dispensazione dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
Il bollino identificativo resta inscindibilmente legato alla confezione del medicinale fino al momento della sua effettiva dispensazione all'assistito. Il distacco, da normativa vigente, può avvenire esclusivamente in concomitanza con la consegna del farmaco e con l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa e dalla disciplina convenzionale vigente. In pratica, il farmacista non deve mai preparare in anticipo confezioni con il bollino già staccato, neppure per velocizzare una consegna successiva. Il fondamento normativo è l'articolo 10, commi 8 e 9, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private (Acn 2025, pubblicato il 19 marzo 2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 65, Supplemento ordinario n. 7), che prevede che la farmacia applichi sulla ricetta il bollino "staccato dalla confezione consegnata" all'assistito e che tali adempimenti siano eseguiti "all'atto della spedizione della ricetta e comunque entro il giorno successivo".
Il divieto di distacco anticipato è previsto anche quando il medicinale sia stato ordinato per uno specifico paziente o accantonato in attesa del ritiro. La dispensazione, dispone la legge, coincide con la consegna effettiva del farmaco all'assistito quindi il mero approvvigionamento, la prenotazione o l'accantonamento in farmacia non legittimano in alcun modo né il distacco preventivo del bollino né la riscossione anticipata delle quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica.
Inoltre non è consentito rimuovere preventivamente il bollino da confezioni di medicinali non ancora consegnate all'assistito, né detenere confezioni prive del relativo bollino prima della loro effettiva dispensazione. È vietato conservare bollini separati dalle confezioni cui appartengono e procedere a operazioni che compromettano la piena corrispondenza tra prescrizione, confezione dispensata, identificativo del medicinale e documentazione della dispensazione. Non è inoltre consentito riscuotere le quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica senza che ciò avvenga contestualmente alla consegna del medicinale al paziente.
La disciplina convenzionale fissa il momento della riscossione: le quote di partecipazione a carico dell'assistito devono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e, se questa è redatta in modalità cartacea, riportate sulla ricetta stessa (articolo 10, comma 2, Acn). La corretta gestione del ticket si lega inoltre alla liquidazione delle competenze, subordinata alla documentazione che comprova l'avvenuta consegna del farmaco all'assistito (articolo 12, comma 8), e alla trasmissione dei dati identificativi delle confezioni dispensate (articolo 11, comma 3). L'insieme di questi obblighi garantisce la corrispondenza tra prescrizione, confezione dispensata, bollino identificativo e richiesta di rimborso.
La preventiva rimozione del bollino identificativo può determinare rilievi in sede ispettiva e configurare irregolarità sotto il profilo convenzionale, amministrativo, disciplinare e, nei casi più gravi, penale. Le prassi non conformi compromettono inoltre le garanzie di trasparenza e tracciabilità poste a tutela del cittadino e del Servizio sanitario nazionale, perché alterano la corrispondenza tra ricetta, confezione e documentazione su cui si basa anche la liquidazione delle competenze alla farmacia. Da qui l’invito a titolari, direttori responsabili e farmacisti collaboratori a verificare che le procedure adottate in farmacia siano pienamente conformi alle disposizioni vigenti.
Fonte:
ph.cr.magnific
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