melanoma
29 Giugno 2026E' in Gazzetta Ufficiale la legge 99/2026 sulla prevenzione del melanoma che istituisce la Giornata nazionale, nuove disposizioni sul consenso informato per i tatuaggi e campagne di screening anche con le farmacie e utilizzando servizi di telemedicina e teleconsulto.

Le farmacie entrano tra i soggetti, che possono essere coinvolti nelle campagne regionali di screening per la prevenzione del melanoma, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto. È quanto prevede la legge 15 maggio 2026, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno, che introduce nuove disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma, istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e disciplina il consenso informato per l'esecuzione dei tatuaggi.
L'articolo 4 della legge prevede che Regioni e Asl possano promuovere campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Le iniziative potranno essere realizzate in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, avvalendosi anche di servizi di telemedicina e teleconsulto.
La legge individua, inoltre, i destinatari prioritari delle campagne di screening, indicando tra i fattori di rischio la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'età superiore ai 50 anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime caratterizzate da un indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV Index) più elevato.
L'articolo 3 introduce specifiche disposizioni in materia di consenso informato per l'esecuzione dei tatuaggi. La norma stabilisce che gli esercenti l'attività di tatuaggio debbano informare i clienti, in forma scritta, sugli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione dei tatuaggi, nonché sulle precauzioni da adottare dopo il trattamento. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di consenso informato, che deve essere datata e firmata anche dal professionista tatuatore e conservata dall'esercente per eventuali controlli delle autorità competenti.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti del Ministero della Salute, adottati sentito l'Istituto superiore di sanità e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definiranno i contenuti, le modalità e i tempi di conservazione della documentazione e predisporranno le relative linee guida. Gli obblighi previsti dalla norma diventeranno operativi dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo.
Nel corso dell'iter parlamentare Airc aveva sottolineato il razionale della disposizione, osservando che “tatuaggi molto estesi, particolarmente scuri o coprenti possono rendere più difficile osservare nel tempo eventuali cambiamenti di nei o lesioni cutanee. Coprire un neo con l’inchiostro può ostacolare il riconoscimento precoce di segnali sospetti, per questa ragione viene raccomandata cautela, evitando di tatuare direttamente sopra di essi o di realizzare disegni troppo densi nelle aree interessate”.
La legge istituisce inoltre la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, che sarà celebrata il primo sabato di maggio di ogni anno con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia.
In occasione della ricorrenza, le Regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore potranno promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e screening rivolte in particolare ai soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio.
Fonte:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/06/12/134/sg/pdf
ph.cr.magnific
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