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03 Luglio 2026

Totem, touchscreen e smart-locker per farmaci: cosa può fare il farmacista e cosa vieta la normativa

Le note del Ministero della Salute e le circolari della Fofi hanno chiarito negli ultimi anni il quadro normativo relativo all'utilizzo di smart-locker, totem touchscreen e altri sistemi automatizzati per la dispensazione dei medicinali. Un punto sulle modalità consentite e non compatibili con la normativa vigente.

di Redazione Farmacista33


Totem, touchscreen e smart-locker per farmaci: cosa può fare il farmacista e cosa vieta la normativa

L'utilizzo di smart-locker, totem touchscreen e sistemi automatizzati per la distribuzione o il ritiro dei medicinali, recentemente al centro dell’attenzione per il caso della Asl di Parma, è stato oggetto di diversi chiarimenti da parte del Ministero della Salute, richiamati dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani nelle proprie circolari. Le indicazioni riguardano farmacie, parafarmacie e corner della Gdo e confermano un principio centrale: la dispensazione del medicinale è un atto professionale del farmacista e non può essere sostituita da macchine, sistemi automatizzati o personale non farmacista.

Principio generale: i farmaci non possono essere dispensati da distributori automatici

La circolare Fofi del 1° luglio 2026 riepiloga il quadro normativo e richiama anzitutto il divieto generale di dispensazione dei medicinali attraverso sistemi automatici. La Federazione precisa che "in linea generale, la normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati". Il riferimento è l'articolo 122 del TULS, secondo cui "la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima".

La Fofi chiarisce anche la ratio della norma: "l'esigenza di assicurare che l'atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco". Il punto non riguarda quindi soltanto la consegna materiale del prodotto, ma la tutela sanitaria che accompagna l'accesso al medicinale.

Modalità consentite: dispensazione al banco e e-commerce autorizzato

Per i medicinali SOP e OTC, la Fofi precisa che "le modalità di cessione al pubblico consentite dalla legge sono la dispensazione al 'banco' e il commercio elettronico (c.d. online), quest'ultimo disciplinato dall'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, che lo definisce come 'fornitura a distanza al pubblico… mediante i servizi della società dell'informazione'".

Il Ministero, già nel 2023 aveva sottolineato che "il legislatore ha previsto due modalità di vendita al dettaglio dei medicinali ad uso umano: la vendita presso l'esercizio fisico - farmacia e, limitatamente a talune tipologie di medicinali, 'corner' nell'esercizio commerciale - e la vendita on line esclusivamente da parte dei sopradetti esercizi fisici disciplinata dall'art. 112-quater del d.lgs. 219/2006".

Ne deriva che il quadro normativo non contempla una terza modalità di vendita, intermedia tra banco fisico e online. Le soluzioni che combinano selezione digitale del prodotto, autorizzazione da remoto, ritiro automatizzato o consegna da parte di personale non farmacista sono quindi valutate alla luce di questo impianto.

La presenza del farmacista deve essere personale e diretta

La vendita presso farmacia e parafarmacia deve avvenire, quindi, "in presenza e con l'assistenza 'personale e diretta' del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dalla individuazione del medicinale alla consegna dello stesso all'acquirente".

All’inizio del 2026 il Ministero ha ribadito lo stesso principio: " nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006 relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione".
La presenza del farmacista non può quindi essere ridotta a una verifica formale o a un'autorizzazione a distanza, perché la normativa richiede un'assistenza professionale lungo tutto il percorso di dispensazione.

La dispensazione comprende anche la consegna finale del medicinale

Il Ministero ha anche ribadito che "la dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell'integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto".
La conseguenza operativa è esplicita: "In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista".
Questo passaggio chiarisce che la consegna non è un momento accessorio o separabile, ma una delle fasi della dispensazione. Per questo non può essere affidata a un armadietto automatizzato, a un totem o a un commesso.

Smart-locker per i farmaci: il ritiro differito non è conforme

Nel 2023 Fofi e Ministero, in merito all'automazione della fase del ritiro del medicinale che si realizza tramite un locker, avevano chiarito che “di fatto scorpora, dalla dispensazione del farmaco da parte del farmacista, la fase della consegna che viene demandata ad una macchina” e ciò “non appare conforme alla normativa vigente”.

Il chiarimento riguardava gli "armadietti per il ritiro differito di medicinali" collocati all'interno dei locali della farmacia, dove il farmaco ordinato dall'acquirente viene lasciato per il successivo ritiro autonomo tramite codice personale.
Secondo il Ministero, tale utilizzo "non è coerente con la normativa della vendita a pubblico di medicinali per uso umano". La criticità non dipende quindi dal luogo in cui il locker è installato, ma dal fatto che il ritiro autonomo separa la consegna finale dal controllo professionale del farmacista.

Totem touchscreen e farmacista da remoto: modalità non è ammessa

Anche in merito all'utilizzo di un totem digitale o touchscreen per la distribuzione dei farmaci, con cui il cittadino potrebbe selezionare il medicinale con intervento del farmacista da remoto e successiva consegna da parte di personale non farmacista, il Ministero ha confermato l'orientamento già espresso in passato. La dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista, l'accesso diretto ai medicinali non è consentito in farmacia o parafarmacia salvo l'eccezione dei medicinali di automedicazione, e anche in tale caso deve essere garantita "la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l'intera operazione".
Alla luce di tali principi, anche i sistemi analoghi al totem touchscreen non risultano conformi quando sostituiscono una o più fasi della dispensazione, quando prevedono la consegna da parte di un commesso o quando trasformano il punto fisico in un luogo di semplice ritiro del medicinale.

Sop e Otc: l'eccezione non elimina la supervisione del farmacista

Le circolari Fofi richiamano l'articolo 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativo ai medicinali di automedicazione. Si tratta dell'unica eccezione al divieto di accesso diretto ai medicinali da parte dell'acquirente.
Tale eccezione, tuttavia, non consente di superare il ruolo del farmacista. La Fofi precisa infatti che resta ferma, "anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l'intera operazione".
Anche per Sop e Otc, quindi, la possibilità di accesso diretto non autorizza modalità automatizzate di dispensazione o ritiro che escludano la presenza professionale del farmacista.

Cosa non si può fare in farmacia e parafarmacia

Dalle indicazioni Fofi e dalle note ministeriali emerge un perimetro operativo preciso. Non è consentita la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, "ovunque collocati".
Non è conforme l'utilizzo di smart-locker che consentano al cliente il ritiro autonomo del farmaco tramite codice personale.
Non è ammessa la consegna del medicinale da parte di un commesso o di altro collaboratore non farmacista. 
Non è conforme una modalità basata su totem touchscreen, farmacista collegato da remoto e consegna finale affidata a personale non farmacista.
Non è inoltre possibile separare la consegna finale dalla dispensazione professionale, perché la consegna rientra tra le fasi dell'atto dispensativo.
Il farmacista deve essere presente e deve assistere il cittadino dall'individuazione del medicinale fino alla consegna finale del prodotto.

Il tutto definito in un quadro normativo, che la Fofi oggi riassume: "Alla luce del combinato disposto delle norme e delle note ministeriali diffuse in materia, l'installazione e l'utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all'attuale assetto normativo".

Fonte:

https://www.farmacista33.it/aggiornamento-professionale/33315/ritiro-farmaci-nei-locker-cosa-dicono-la-normativa-e-le-indicazioni-del-ministero.html

https://www.farmacista33.it/aggiornamento-professionale/32495/vendita-farmaci-totem-digitali-non-conformi-alla-normativa-i-chiarimenti-del-ministero.html

https://www.farmacista33.it/diritto-sanitario/32711/farmaci-otc-accesso-e-dispensazione-interpretazione-giuridica-delle-norme.html

ph.cr.magnific

TAG: CONSEGNA IN FARMACIA, DISPENSAZIONE DEI FARMACI, FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI - FOFI

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