deblistering
24 Settembre 2026Presentate al Ministero della Salute le Linee di indirizzo nazionali per il confezionamento personalizzato dei farmaci, cosiddetto deblistering. Minghetti (Sifap) ha illustrato gli aspetti tecnici dell'attività che rientra nella farmacia dei servizi. Il sottosegretario Gemmato ha precisato aspetti di responsabilità e remunerazione del farmacista

Il confezionamento personalizzato dei farmaci, cosiddetto deblistering rientra a tutti gli effetti nei nuovi servizi che la farmacia può organizzare sotto la responsabilità del farmacista e con attività soggette alla vigilanza dell’autorità sanitaria territoriale. Le nuove linee di indirizzo nazionali, presenti nel decreto recentemente firmato ne fissano i requisiti, mentre saranno gli accordi regionali a definire organizzazione e remunerazione. I passaggi pratici e burocratici per portare il servizio nella pratica quotidiana sono stati illustrati durante un incontro al Ministero della Salute promosso dal Sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato con la partecipazione di Paola Minghetti presidente Sifap che ha partecipato al tavolo di lavoro sul deblistering.
Come ricordato da Gemmato in apertura dei lavori, secondo i dati Aifa “gli over 80 prendono fra le 10 e le 15 pillole di farmaco al giorno. L’obiettivo è quindi – ha sottolineato - migliorare l’aderenza terapeutica, mettendo nelle mani del farmacista uno schema posologico da trasferire al cittadino, redatto dal medico di medicina generale. Il farmacista, manualmente o con l’ausilio di macchinari, predispone i farmaci per i diversi giorni e momenti della giornats, con le indicazioni relative al paziente, al medico prescrittore e alle patologie, in modo da rendere univoco lo schema posologico”.
Prima di avviare questa attività, come spiegato dalla professoressa Minghetti, “la farmacia deve comunicarlo all’autorità sanitaria competente, che potrà anche effettuare un’ispezione per verificare come viene svolto il servizio”. Inoltre, vanno predisposte le “procedure operative adeguate, adattate alla propria realtà, e rispettare le Norme di buona preparazione della Farmacopea, la base di un sistema di assicurazione della qualità”. Le Linee di indirizzo precisano inoltre che il servizio si svolge nel laboratorio della farmacia o in un locale idoneo. Il direttore risponde dell’organizzazione complessiva, mentre il farmacista che esegue l’allestimento è responsabile della sua corretta realizzazione.
Il percorso per il paziente comincia con la dispensazione dei medicinali: “Il medicinale, sulla base della ricetta medica, viene consegnato al paziente. Il paziente poi lo affida al farmacista con una lettera d’incarico”; da quel momento il farmacista assume la responsabilità della sua corretta conservazione. Prima dell’allestimento, la farmacia acquisisce il consenso al trattamento dei dati e lo schema terapeutico. Quest’ultimo, precisano le Linee di indirizzo, deve riportare per ciascun farmaco almeno denominazione, dosaggio, forma farmaceutica e posologia. “Se c’è qualche dubbio, il farmacista dovrà confrontarsi con il medico per essere sicuro che lo schema terapeutico sia corretto”, ha aggiunto Minghetti.
Durante l’incontro è emerso anche il tema dei locali distaccati e dei laboratori condivisi, con riferimento ai contratti di rete presenti in alcune realtà regionali, tra cui il Lazio. La precisazione di Minghetti riguarda il rapporto con l’autorità incaricata della vigilanza: “Il locale in cui si svolge l’attività deve trovarsi nel territorio dell’Asl competente a effettuare le ispezioni” ha precisato l’esperta. In particolare, le linee prevedono che l’allestimento sia eseguito dalla farmacia che ha in carico il paziente, utilizzando i medicinali da essa dispensati, e non consentono di suddividere il servizio tra operatori distinti.
Prima dell’allestimento il farmacista deve verificare, per ciascun medicinale, stabilità, compatibilità e idoneità allo sconfezionamento e al riconfezionamento. Le linee di indirizzo riguardano le formulazioni solide per uso orale. Il confezionamento originale può essere rimosso solo dopo una valutazione basata sul riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e sulle evidenze disponibili; quando si elimina anche il confezionamento primario, occorre verificare che il farmaco mantenga le condizioni di stabilità richieste. Come specificato da Minghetti “il farmacista non manipola in nessun modo il dosaggio o la forma farmaceutica, ma manipola il confezionamento primario o secondario, da qui il termine deblistering. Ma non c’è manipolazione del farmaco in quanto tale, quindi non è un galenico nel senso stretto della definizione europea”.
Un altro aspetto della verifica tecnica è che non tutti i farmaci si possono gestire: “Non è detto che tutte le compresse effervescenti si possano sconfezionare. Ci sono dei sistemi che sconfezionano solo il confezionamento secondario, ci sono dei sistemi che necessitano lo sconfezionamento anche del primario. Ovviamente in questo caso la valutazione sulla stabilità deve essere maggiore, perché se elimino il primario devo verificare che la stabilità del farmaco sia mantenuta”.
La valutazione del farmacista riguarda anche la possibilità di suddividere una compressa. Su questo punto le linee sono esplicite: “La suddivisione delle compresse è consentita esclusivamente per i farmaci per i quali tale possibilità, ai fini della posologia, è espressamente prevista nel RCP. La presenza della linea di frattura non costituisce di per sé indicazione alla divisibilità, potendo essere destinata unicamente a facilitare la deglutizione”.
“Il tema delle mezze compresse è un problema importante, perché non tutte le compresse si possono dividere – ha precisato Minghetti - si possono dividere solo quelle per cui è previsto. A volte c’è quella una linea che si vede sulla compressa, ma non sempre la linea corrisponda alla possibilità di dividerla. La compressa si può rompere solo quando l’azienda farmaceutica ha fatto i test e ha dimostrato, con controlli analitici, che le due metà, una volta separate, sono idonee. In questi casi la suddivisione si può fare. La pratica che a volte c’è di triturare o dividere le compresse, invece, esula da questo servizio. Dovremmo discutere se non debba essere fatta mai, ma questo è un discorso da affrontare con le aziende e con i medici», ha osservato Minghetti.
I medicinali affidati dal paziente e gli eventuali residui di lavorazione devono essere identificati e conservati in uno spazio dedicato, distinto da quello dei farmaci destinati alla vendita. La scheda di allestimento e tracciabilità documenta i medicinali utilizzati, i lotti, le scadenze, le operazioni e i controlli effettuati. Il confezionamento viene poi identificato in modo univoco ed etichettato con le informazioni necessarie, tra cui modalità di assunzione, condizioni di conservazione e data limite di utilizzo.
“Non possiamo in nessun modo mai perdere la tracciabilità del medicinale. In queste linee guida c’è tutta la documentazione che va conservata e come va conservata per garantire la tracciatura fino all’ultima dose”, ha sottolineato Minghetti. Alla consegna il paziente riceve le istruzioni per l’uso e la conservazione, insieme alle confezioni originarie e ai fogli illustrativi. Se alcuni medicinali della terapia non possono essere riconfezionati, deve ricevere anche un documento che riporti tutti i farmaci in uso.
Il tempo richiesto al farmacista per svolgere il servizio apre infine il tema della remunerazione. “È una prestazione professionale anche dispendiosa dal punto di vista temporale da parte del farmacista, che sarà l’unico a poter allestire questi schemi posologici partendo dalle Norme di buona preparazione. È evidente che questa prestazione è ascrivibile ai servizi resi dalla farmacia dei servizi; quindi, si rimanderà agli accordi regionali la possibilità di remunerarla e di codificarne la remunerazione”, ha affermato Gemmato richiamando quanto indicato nelle Linee di indirizzo.
“L’ultima legge finanziaria ha stabilizzato la farmacia dei servizi dotandola di 50 milioni di euro. Immagino che parte di questi 50 milioni, o ulteriori fondi messi a disposizione da noi nella prossima legge di bilancio o dalle Regioni, possano essere finalizzati anche a questa buona pratica, che peraltro porta in sé un risparmio per il sistema sanitario, anche regionale. C’è quindi interesse da parte delle Regioni a investire in una pratica che produce un risparmio: il paziente che aderisce alla terapia non manifesta sintomi, o ne ritarda la comparsa, non viene ospedalizzato e costa meno alle casse dello Stato e delle Regioni”.
ph.cr.magnific
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