deblistering
27 Ottobre 2026Due recenti atti regionali in Lombardia e Marche disciplinano la collaborazione tra farmacie per l'attività di sconfezionamento e il riconfezionamento (deblistering) delle terapie indicando i requisiti di tracciabilità, sicurezza e responsabilità. Resta aperto il confronto con le linee nazionali sul principio di gestione del servizio nella stessa farmacia.

Le Regioni Marche e Lombardia hanno definito e formalizzato in recenti atti regionali il modello Hub & Spoke per il servizio di accesso personalizzato ai farmaci, il cosiddetto deblistering. In linea di massima, in entrambe le regioni una farmacia attrezzata e autorizza esegue lo sconfezionamento e il riconfezionamento delle terapie anche per altre farmacie, che mantengono il rapporto con il paziente. La collaborazione si estende quindi alla rete delle farmacie aperte al pubblico, oltre all’allestimento per le RSA già previsto in alcune regioni, secondo procedure che definiscono responsabilità, trasporto, custodia dei medicinali e trattamento dei dati. L’obiettivo è ampliare l’offerta del servizio, mentre resta aperto il dibattito sul raccordo con le nuove linee di indirizzo nazionali.
In Lombardia la possibilità di condividere l’allestimento tra farmacie era già prevista dalla circolare regionale del 3 febbraio 2022, secondo cui “l’allestimento personalizzato della terapia può essere offerto anche alle farmacie territoriali, pubbliche e private, che non abbiano attivato tale servizio”, con una procedura che regolamenti i rapporti, il trasporto e la consegna.
Con il decreto della Direzione generale Welfare del 22 ottobre 2026 (n. 14081), che approva il “Progetto di accesso personalizzato ai farmaci – Fase II”, la Regione ne definisce più precisamente il perimetro. Il documento, che dedica una sezione alle condizioni e indicazioni su come è organizzato, afferma che “Il modello Hub e Spoke è legittimamente attuabile alle seguenti condizioni”: l’Hub, dotato di sistema automatizzato e dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, deve trovarsi in Lombardia, così come gli Spoke, una procedura scritta deve disciplinare richieste, responsabilità, trasporto e consegna, mentre l’attivazione della rete va comunicata alle ATS competenti.
La ripartizione delle responsabilità assegna un ruolo sanitario preciso per entrambe le farmacie. Al farmacista della farmacia Spoke competono “la valutazione della plausibilità della terapia del paziente”, il controllo delle confezioni ricevute e la consegna finale all’assistito. Il farmacista della farmacia Hub risponde invece dell’integrità dei medicinali ricevuti e “della qualità e della conformità delle terapie allestite in mono/pluridose”.
La disciplina lombarda richiede che il rapporto tra Hub e Spoke sia supportato da “un sistema applicativo dedicato alla gestione dell’intero processo di allestimento personalizzato, e non da una semplice connessione di rete”. La piattaforma deve identificare gli operatori, differenziare gli accessi, registrare le operazioni e conservare le diverse versioni delle terapie. Per ciascun allestimento deve essere ricostruibile il collegamento tra paziente, prescrizione, medicinali, lotti, scadenze, lavorazione e consegna, con procedure per gestire variazioni terapeutiche, sospensioni e richiami.
Il paziente deve inoltre essere informato del coinvolgimento dell’Hub: presso lo Spoke va conservata la documentazione che dia evidenza “dell’esistenza e dei termini del rapporto tra la farmacia Spoke e la farmacia Hub”, insieme all’autorizzazione al trattamento dei dati e dei medicinali.
Per i servizi già attivi sono previsti sei mesi di adeguamento, prorogabili di ulteriori sei per motivate esigenze. Il mancato rispetto delle indicazioni nei tempi previsti potrà motivare la sospensione dell’attività e gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
Nelle Marche il riferimento normativo è l’Accordo integrativo regionale (Air), approvato l’8 settembre 2026. A occuparsi del modello organizzativo è l’Allegato 9 che consente l’allestimento da parte di farmacie “dotate di automazione o di assetto organizzativo idoneo”, individuate come Hub, nell’interesse di farmacie Spoke e a favore di strutture sanitarie e sociosanitarie.
L’accordo richiede che “la presa in carico dei medicinali e del confezionamento avvenga in modo nominativo per singolo paziente, senza commistione tra terapie di soggetti diversi”. Deve essere assicurata la tracciabilità della catena di custodia, distinguendo il responsabile della dispensazione iniziale da quello dell’allestimento e della relativa documentazione.
Quando le farmacie appartengono a soggetti diversi, “il rapporto è disciplinato mediante un contratto di rete”. Il contratto definisce “la governance condivisa del processo, le responsabilità, i flussi operativi, il trasporto, i tempi di consegna, la custodia e la protezione dei dati personali”. Anche in questo caso Hub e Spoke devono trovarsi nella stessa regione.
L’esperienza marchigiana è stata illustrata durante PharmEvolution dal presidente di Federfarma Marche Marco Meconi: secondo la sua analisi, la condivisione di infrastrutture e competenze permette anche alle farmacie più piccole di offrire il servizio, mantenendo per l’assistito il riferimento del farmacista di fiducia. Meconi ha sottolineato l’importanza della tecnologia a cui devono però accompagnarsi flussi operativi trasparenti, chiarimenti normativi e un modello economico capace di remunerare il servizio.
Entrambi i provvedimenti regionali disciplinano anche il servizio per le strutture sociosanitarie.
Nelle Marche il rapporto farmacia-struttura richiede un accordo scritto che lasci alla struttura la responsabilità della somministrazione e alla farmacia quella della correttezza del confezionamento. In Lombardia, quando interviene uno Spoke, la procedura deve regolare il flusso tripartito tra struttura, Spoke e Hub, comprese le variazioni terapeutiche e la consegna delle dosi.
Sul piano economico, l’Air Marche precisa che, allo stato, il servizio “non è remunerato in regime di convenzione con il SSN”. Un’eventuale remunerazione pubblica è rinviata a una successiva contrattazione, mentre il servizio può essere erogato “con oneri a carico dell’assistito o della struttura committente secondo gli accordi intercorsi”. Anche il documento lombardo stabilisce che “l’onere dell’allestimento non rientra nei servizi a carico del SSR”.
I modelli definiti a livello regionale si inseriscono in un dibattito sollevato in vari contesti. La Lombardia presenta le proprie disposizioni come integrazione e declinazione territoriale delle nuove indicazioni nazionali mentre l’Air Marche, approvato prima della firma del decreto ministeriale dell’11 settembre 2026, contempla possibili aggiornamenti in relazione a successive disposizioni nazionali.
Il punto però riguarda la distinzione tra farmacia che segue il paziente e farmacia che allestisce. Su questo aspetto è intervenuta la Società italiana farmacisti preparatori (Sifap), che ha collaborato alla stesura delle linee nazionali. In una nota del 18 settembre 2026 precisa che l’ambito di applicazione delle linee guida nazionali è riferito “esclusivamente all’attività di confezionamento personalizzato di medicinali (e eventualmente integratori) dispensati/acquistati nella farmacia stessa dal paziente/caregiver e successivamente sconfezionati dal contenitore secondario ed eventualmente primario e riconfezionati da parte del farmacista in unità posologiche inserite in blisters/bustine giornaliere/settimanali/mensili per l’assunzione da parte del paziente sulla base della posologia individuata da uno schema terapeutico presentato dal paziente/caregiver stesso. Manca invece ogni riferimento all’attività effettuata per le esigenze delle RSA, attività che resta esclusa dall’applicazione di queste linee guida. L’attività non risulta gestibile mediante intermediazioni di nessun tipo, ovvero ogni farmacia deve gestire i propri pazienti. Il decreto delinea con chiarezza le responsabilità, secondo la stessa logica che contraddistingue le norme sulla galenica; la farmacia che fornisce i farmaci è quella che compila lo schema terapeutico, prende in carico il paziente e lo segue sino alla fine della fornitura”.
Fonte
https://www.grusol.it/informazioni/10-09-26_1.PDF
https://www.ordinemedici.brescia.it/download/allegati/392/262991014481O__Odecreto14081_allegato.pdf
https://www.ordinemedici.brescia.it/download/allegati/392/262991015041O__Odecreto14081.pdf
https://www.ordinemedici.brescia.it/download/allegati/392/262991014341O__ORL_RLAOOG1_2026_9414.pdf
https://www.federfarmalombardia.it/wpffl/wp-content/uploads/diritto-e-farmacia/G1.2022.0007474.pdf
ph.cr.magnific
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