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Politica e Sanità

04 Febbraio 2015

Grossisti senza autorizzazione, Iusfarma: giro di boa è sentenza Corte giustizia


La normativa vigente fino alla sentenza della Corte di Giustizia europea del giugno 2012 (28/6/2012) - che ha chiarito che anche i farmacisti devono munirsi dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso dei medicinali - consentiva di ritenere che tale attività potesse essere praticata dai farmacisti senza la necessità di una specifica autorizzazione e di conseguenza chi lo abbia praticato prima di tale decisione non può essere considerato responsabile del reato penale (art. 147 del D.L.vo 219/06), che appunto sanziona l'esercizio dell'attività in questione senza autorizzazione. È questo uno dei punti che emerge, secondo l'analisi dell'Osservatorio Iusfarma, dalla sentenza, della Corte d'Appello di Genova (pronunciata il 28 novembre 2014 e depositata il 12 dicembre 2014) che ha assolto una titolare di farmacia che «negli anni 2009-2011 aveva venduto all'ingrosso dei medicinali» e per questo era stata condannata in primo grado. Una sentenza che secondo Iusfarma è «chiarificatrice». A essere messo in luce infatti è che «la normativa europea, cioè la direttiva 2001/83/CE, era ambigua, nel senso che prevedeva la necessità di una autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso dei medicinali, ma sembrava esonerare i farmacisti da tale autorizzazione» o, come richiamato successivamente, «segnalava l'opportunità di esentare da tale regime autorizzatorio i farmacisti». «Solo con la sentenza della Corte di Giustizia del 28/6/2012 è stato chiarito che anche i farmacisti debbono munirsi di tale autorizzazione». Dall'altra parte la sessa normativa italiana, per effetto di due successive modifiche dell'art. 100 del D.L.vo 219/06, era confusa, in quanto nella sua ultima stesura (2007) consentiva di ritenere che il vincolo imposto ai farmacisti (il "rispetto delle disposizioni del presente titolo") si riferisse agli adempimenti organizzativi, e non alla esigenza di ottenere una autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso». In particolare su questo punto viene evidenziato che «la direttiva europea è stata attuata nell'ordinamento nazionale dal D.L.vo 219/2006, il quale originariamente, all'art. 100 c. 2, inibiva i farmacisti la distribuzione all'ingrosso». Ma dopo poco, «con decreto legge 223/2006, è stata abrogata la norma in questione, e successivamente, con D.L.vo 274/2007, è stato inserito nell'art. 100 dello stesso decreto un comma 1bis che recita testualmente: "i farmacisti e le società di farmacisti (...) possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo"». Quindi, «prima della dirimente decisione interpretativa del giudice comunitario, non era così pacifico l'obbligo dell'autorizzazione per i farmacisti intenzionati a fare i grossisti di medicine». In definitiva, «la normativa vigente fino alla sentenza della Corte di Giustizia del 28.6.2012 consentiva di ritenere che il commercio all'ingrosso dei medicinali potesse essere praticato dai farmacisti senza la necessità di una specifica autorizzazione; di conseguenza chi lo abbia praticato prima di tale decisione non può essere considerato responsabile del reato di cui all'art. 147 del D.L.vo 219/06».

Francesca Giani

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