Politica e Sanità
12 Marzo 2015La precisazione inviata dal ministero che chiarisce gli effetti della norma, contenuta nel Milleproroghe, che sospende fino alla fine del 2016 i requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, limitandoli al requisito soggettivo di idoneità, non convince tutta la categoria. A esprimere perplessità è Maurizio Cini, presidente Asfi che in una nota sottolinea quanto non siano marginali i requisiti a cui la norma si riferisce.
Nella nota della Fofi, che riporta il chiarimento del Ministero, si afferma che il possesso dell'idoneità (acquisita in un concorso ordinario o mediante due anni di pratica professionale) sarebbe "marginale" rispetto agli altri requisiti che si potevano ritenere anch'essi sospesi e che, in forza di una precisazione ministeriale (per quello che può valere di fronte ad un eventuale procedimento giudiziario), solo il requisito dell'idoneità risulterebbe sospeso fino al 31.12.2016. Spero che i lettori si rendano conto che gli altri requisiti (non cedibilità della farmacia per i primi tre anni di titolarità, limitazione per chi ha venduto la farmacia e non ne abbia acquistata un'altra entro due anni ecc.) sono senz'altro, questi sì, marginali rispetto a quello che richiede il superamento di un concorso, ovvero (stante la cronica carenza di concorsi ordinari) l'esercizio professionale per almeno due anni. Il principio dell'idoneità fu infatti previsto dalla legge 475/68 al fine di compensare l'assenza di una valutazione meritocratica per chi otteneva la titolarità in seguito a compravendita, donazione o eredità. Il principio della meritocrazia tra i partecipanti al concorso, di giolittiana memoria, veniva infatti confermato, con questo correttivo, proprio nel 1968 nel momento in cui si consentiva il trasferimento delle farmacie per atto tra vivi o mortis causa.
Ecco perché affermare ora che la sospensione dell'idoneità "ha un effetto limitato" appare come una vera e propria beffa per chi crede che la farmacia sia ancora un presidio sanitario del quale il direttore, per esserne responsabile, debba possedere quel minimo di esperienza professionale dimostrata con il superamento di un concorso nel quale ottenere almeno i tre quarti del punteggio massimo nella prova attitudinale o dimostrando di avere esercitato la professione per almeno due anni.
Ma i principali elementi mancanti alla soluzione del vero e proprio "giallo" di fine febbraio sono l'autore ed il movente. Nessuno infatti crede che i due deputati Marchi (laureato in economia e commercio e dirigente di partito) e Sisto (laureato in giurisprudenza, avvocato penalista e docente universitario) abbiano proposto l'emendamento in assenza di un "suggeritore".
Maurizio Cini
Presidente dell' Associazione scientifica farmacisti italiani
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