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Politica e Sanità

14 Marzo 2015

Farmacie comunali, l'avvocato: difficile fare chiarezza sulle assunzioni


La normativa sulla gestione delle farmacie comunali non è sempre chiara ed è basata su una «legislazione frammentata» al punto che di recente il sindaco della provincia di Bergamo si è rivolto alla Corte dei Conti della Lombardia per un chiarimento sulla possibilità di assunzione di un farmacista. L'avvocato Paola Ferrari dello Studio Ferrari spiega come è stata risolta la richiesta di chiarezza

Se le farmacie private non se la passano bene anche le farmacie comunali piangono. Da una parte l'esigenza di fare profitto e dall'altra i vincoli di finanza pubblica che impediscono gli investimenti. È questo il problema che si è posto il sindaco del comune di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, il quale si è rivolto alla Corte dei Conti della Lombardia per avere chiarezza sulla normativa a seguito della cessazione per dimissioni di una farmacista che ha subito disservizi e conseguente necessità di coprire l'organico. Un dubbio sulla possibilità di assunzione tratto dalla difficile interpretazione della "legislazione frammentata" in materia di farmacie comunali che comporterebbe un doppio binario: se la farmacia è gestita in autonomia l'assunzione non è possibile mentre se la farmacia è gestita con azienda diventa possibile. Si ricorda che l 'art. 114, comma 5-bis, del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che disciplinava le aziende speciali dei Comuni, tra le quali le farmacie, è stato svuotato dei suoi contenuti originari dall'art. 1, comma 560, della legge n. 147/2013. Il comune, ritiene che comunque le recenti novelle normative debbano essere lette nel senso che, in quanto servizio pubblico destinato a raggiungere gli scopi di salute di cui all'art. 32 della Costituzione, potessero aprire alla possibilità di assunzione del farmacista anche nel caso di gestione in proprio. Neppure la Corte dei Conti della Lombardia ha saputo confermarne la lettura stante le diverse opinioni delle Corti Regionali , e con provvedimento n. 86/2015/QMIG del 4/3/2015 ha rimesso alla Sez. delle Autonomie di rispondere alla seguente questione di massima: "se la disciplina di finanza pubblica dettata, dall'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/208, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, debba applicarsi anche alla gestione in economia di farmacie comunali e, in caso di risposta positiva, quali siano i rapporti con gli obblighi di finanza pubblica di cui è diretto destinatario l'ente locale". Secondo l'orientamento fatto proprio dalla Sezione di controllo per il Lazio nella deliberazione n. 226/2014/PAR, per esempio, le farmacie a prescindere dal modello di gestione (quindi anche in caso di esercizio in economia), sarebbero state equiparate alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono gli altri servizi nominativamente indicati dalla norma, e, pertanto, escluse dalle regole di finanza pubblica previsti dalla norma. Al contrario, la sezione della Lombardia ritiene che il comune debba osservare, per le farmacie gestite in economia (quindi, a mezzo di uffici e personale proprio), i medesimi limiti alla spesa per il personale ed alle assunzioni posti a suo carico dalla legge, con la conseguenza di non poter assumere. Circa la pretesa specificità del servizio farmaceutico, va anche precisato che la stessa sezione ha chiarito che comunque il Comune abbia sempre la facoltà di motivare e compensare l'aumento di spesa per il personale dedicato ad un servizio gestito in economia (per esempio, quello farmaceutico) con risparmi in altri settori della propria organizzazione esplicitamente individuati. Scelta tutt'altro che facile per le esangui casse comunali.

Paola Ferrari
Studio legale Ferrari

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