Con la possibilità di ingresso delle società di capitali tra i soggetti che possono essere titolari di farmacia, prevista nel Ddl concorrenza, la prima impressione che si evince è che sia stato tagliato il tradizionale vincolo tra la farmacia e i farmacisti e che sia sufficiente, a garanzia della salute pubblica, che a dirigere ogni farmacia sia un farmacista idoneo, come accade già per le parafarmacie. Queste le riflessioni proposte da Francesco Cavallaro, avvocato dello Studio Cavallaro, Duchi e Lombardo di Milano e Roma curatore dell'Osservatorio Iusfarma, sulle modifiche disposte dal Consiglio dei ministri all'articolo 7 della legge 362/1991 che per la precisione, oltre a modificare i soggetti a cui è riservata la titolarità della farmacia, elimina anche il limite di titolarità di 4 licenze in capo a un unico soggetto. L'art. 33 del Ddl, qualora venisse approvato dal Parlamento senza emendamenti «sembra modificare profondamente il regime giuridico» della farmacia commenta l'avvocato. E chiarisce: «Fino a oggi, titolari di farmacia potevano essere solo farmacisti o società tra farmacisti: con l'entrata in campo delle società di persone, non necessariamente tra farmacisti, e delle società di capitali, che ovviamente non possono vantare qualifiche professionali, non vi è più alcuna ragione che impedisca a qualsiasi persona fisica o giuridica di divenire titolare di una o più farmacie, senza limitazioni quantitative. Il Governo dunque» sottolinea Cavallaro «ritiene sufficiente, a garanzia della salute pubblica, che a dirigere ogni farmacia sia un farmacista idoneo, esattamente come accade oggi per le parafarmacie». Queste modifiche, se approvate dal Parlamento, secondo il legale, andranno a mettere in discussione «tutte le disposizioni accumulatesi dalla legge Giolitti del 1913 in avanti, che hanno previsto vincoli ed incompatibilità miranti a far coincidere la titolarità della singola farmacia con la personale direzione dell'esercizio da parte di un farmacista ponendo a suo carico la relativa responsabilità». E conclude: «Resta da chiedersi quale significato potranno continuare ad avere qualora tale coincidenza non venisse più ritenuta necessaria, e anzi considerata un ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza».
Simona Zazzetta
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