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Politica e Sanità

19 Marzo 2015

Milleproroghe, sospensione idoneità: dubbi su estensione a società


Tra i vari dubbi sollevati dalla norma che sospende fino alla fine del 2016 i requisiti di idoneità per il trasferimento di una farmacia, anche quello che possa essere estesa alle società di farmacisti. In una lettera inviata alla Redazione, Marino Mascheroni dello Studio Mascheroni Milano, spiega come, in effetti, il legislatore «si stia impegnando molto a lasciare molto spazio alla libera interpretazione».


La sospensione dell'idoneità del "Milleproroghe" riguarda anche le società di farmacisti? Faccio seguito al vivace dibattito che vede nella sospensione dell'obbligo del possesso del requisito di idoneità stabilita dal Decreto Milleproroghe 2015, una limitazione al solo accesso di titolarità della farmacia senza che ciò influisca sulle società tra farmacisti. Ben infatti il testo recita: "4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti". Si parla di acquisizione di titolarità di una farmacia ai sensi dell'art. 12 Legge 362/1991 e non di costituzione di società titolari di farmacia dove continuerebbe ad avere applicazione il comma 2, secondo periodo dell'art. 7 Legge 362/1991: "Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni". Una interpretazione siffatta starebbe a significare che, per il biennio de quo (fatte salve le eventuali modifiche che saranno apportate dall'altro famigerato Ddl), un farmacista non idoneo potrebbe acquisire acquistando o ricevendo per donazione o iure successionis una farmacia ma ciò solo come imprenditore individuale e non quale socio o erede di socio mancato ai vivi. Ma l'art. 12 della Legge 475/68 coevo alla norma del 1991 istitutiva della possibilità di intestare una farmacia anche una società di persona rimanda in tutto il suo dire al 1° comma dell'art. 7 proprio della legge 362/1991 dove si afferma che "la titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone etc". Pare ovvio che allorché il decreto parla "di acquisizione della titolarità della farmacia" rimandi a codesto comma e pur anco alle società titolari attraverso la compagine societaria che può in articolazione del dettato del decreto essere esercitata da farmacisti anche non idonei e codesto fatto sia per interpretazione analogica sia lo si ribadisce per il fatto stesso che il testo rimanda alla titolarità in genere senza specificare il modo in cui viene esercitata. Articolando potrebbe apparire che il requisito dell'idoneità per la combinazione del punto 2 col punto 3 dell'articolo 7 citato riguardi solo il socio direttore ma non posso essere negata (la sospensione) all'altro. In claris non fit interpretatio dicevano i latini cioè: "nell'applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Sarebbe fuori luogo in una norma estensiva ravvedere una limitazione senza senso alcuno e con profili di diversità di trattamento nell'accesso della titolarità, vero è che il nostro legislatore in materia di farmacie si sta molto impegnando a lasciare molto spazio alla libera interpretazione.

Marino Mascheroni 
Studio Mascheroni Milano

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