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Politica e Sanità

22 Aprile 2015

Sostituibilità in farmacia, chiarimento dal Ministero. Nulla di nuovo per i farmacisti


Il farmacista è tenuto a consegnare il medicinale avente il prezzo più basso se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo; se più medicinali hanno un prezzo corrispondente al prezzo più basso deve tener conto della preferenza del paziente; non si può sostituire il farmaco se nella prescrizione medico ha indicato la clausola di non sostituibilità; se nella ricetta oltre al principio attivo, è indicata la denominazione di uno specifico farmaco, il farmacista, qualora non risulti apposta la clausola di non sostituibilità, deve fornire il farmaco prescritto se nessun generico ha prezzo più basso. Queste in sintesi le indicazioni contenute in una nota con cui il ministero della Salute risponde a un quesito posto da Federanziani per fare chiarezza in materia. «Non ce ne vogliano gli amici farmacisti ma è ora che si attengano a quanto la legge prevede e si astengano dal fare zapping farmaceutico» scrive l'associazione in una nota in cui plaude alle precisazioni del ministero della Salute. Ma a smorzare i toni sono gli stessi farmacisti, in particolare Federfarma che nella nota del ministero legge un «ripasso delle norme che da tempo regolano la sostituzione in farmacia. Nulla di nuovo dunque». E ricorda che Federanziani «nel gennaio scorso aveva aperto una polemica sullo stesso tema e Federfarma aveva risposto che le farmacie, una volta informato l'ammalato, sostituiscono solo su richiesta dello stesso». Anche dalla Fofi arriva un commento che si rifà alla norma di legge: «Il farmacista può proporre - non imporre- la sostituzione» afferma Andrea Mandelli, presidente Fofi «qualora esista un farmaco equivalente a minor prezzo rispetto a quello prescritto e sempre che il medico non abbia indicato la non sostituibilità. Senza la differenza di prezzo, quindi non c'è sostituzione. È la legge».
Il chiarimento, secondo quanto spiega a Farmacista33 Maurizio Cini, professore ordinario dell'Università di Bologna, riguarda in particolare la sostituibilità dei generici accompagnati dal marchio dell'azienda genericista: «In buona sostanza il Ministero equipara il generico "branded" al medicinale industriale con marchio di fabbrica (ex specialità medicinale). Nella nota si precisa, infatti, che la "non sostituibilità" vale anche per il generico proprio per evitare che, in caso di malattie croniche, il paziente riceva nel tempo medicinali con biodisponibilità molto diversa, per quanto all'interno dell'intervallo di variabilità ammesso nei confronti dell'originatore. Viene però giustamente richiamata la norma (legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012) in cui è esplicitamente prevista l'apposizione del vincolo di non sostituibilità solo in presenza di una sintetica motivazione di ordine clinico o che ricorda che il trattamento si protrae da prima dell'entrata in vigore della norma. Si può quindi evincere che la clausola è valida solo in caso di prescrizione di un medicinale di marca o di un generico "branded" e, solo, se accompagnata da una valida motivazione».

Simona Zazzetta

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