Pianta organica, Tar Toscana ribadisce livelli di competenze ma poco chiare le motivazioni
Il rigetto del Tar Toscana di un ricorso sollevato da una farmacista per l'annullamento della delibera della Giunta Comunale di Lucca relativa alla revisione territoriale delle farmacie del Comune, torna sulla questione del "duplice livello di governo" (regioni e comuni) ma con affermazioni, secondo l'avvocato Gustavo Bacigalupo, dello Studio associato Bacigalupo-Lucidi di Roma, «contraddittorie con i princìpi da cui prendono le mosse». L'avvocato spiega che nella sentenza (n. 630 del 20/4/2015) viene ribadito che ai Comuni «spetta qualsiasi attribuzione in tema di istituzione e pianificazione territoriale delle farmacie (vecchie e nuove) e perciò in materia di revisione, sia straordinaria che ordinaria, della pianta organica, anche quando all'interno del provvedimento si disponga il "decentramento" di una o più sedi» e che «alle Regioni spetta oggi l'istituzione di farmacie in soprannumero nei porti, aeroporti». Ma stupisce, aggiunge Bacigalupo, che «il Tar richiami al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2013 che ha invece individuato in materia di pianta organica, in assoluta discordanza con le notazioni del Tar, il "duplice livello di governo" (regioni e comuni)». Entrando poi nel merito del ricorso, con cui il ricorrente contestava il provvedimento di revisione che disponeva il decentramento di due sedi più o meno in due "macro aree", il Tar risponde, sottolinea l'avvocato, «ribadendo, in particolare, un assunto già ampiamente giustiziato dal Consiglio di Stato, ma considerandolo, testualmente l'"orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente", quello cioè secondo cui il dl Cresci Italia avrebbe comportato "la sostituzione della nuova definizione di "zona territoriale" alla categoria di "sede", in precedenza prevista dalla normativa"». Ma secondo Bacigalupo, ciò è «proprio l'esatto contrario delle conclusioni raggiunte dal Supremo Consesso e ormai ampiamente consolidate». E commenta: «I giudici toscani continuano, nonostante le ripetute smentite del Consiglio di Stato, a resuscitare le sedi "promiscue" soppresse dalla l. 475/68. Una sentenza, dunque» conclude l'avvocato «con alcune luci e le solite ombre, come capita sempre più frequentemente di rilevare nelle decisioni dei giudici amministrativi, soprattutto di primo grado».
Simona Zazzetta
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