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Politica e Sanità

17 Giugno 2015

Concorso, stop in Liguria necessario per fare chiarezza. Lettera alla Redazione


La sospensione voluta dal Tar ligure è una tutela necessaria per verificare la correttezza delle procedure a difesa dei diritti di tutti. Il rischio che si corre in tutte le regioni è un'interpretazione distorta della Legge 389/99. È quanto scrive una farmacista in graduatoria in Emilia Romagna in una lettera inviata alla Redazione

Spettabile Redazione,
con la presente rispondo, per vostro tramite, alla Dottoressa Gabriella Negro (cfr. Farmacista33 10 giugno http://www.farmacista33.it/concorso-chi-ha-vinto-nessuno-tutela-i-nostri-diritti/politica-e-sanita/news--31818.html) vincitrice in forma associata del concorso in Liguria.
Comprendo i problemi contingenti, non di poco conto, che la dottoressa e i suoi soci stanno attraversando, ma questo "stop", necessario per verificare la correttezza delle procedure a difesa dei diritti di tutti, nulla toglie ai meriti dei primi classificati, che ovviamente manterranno la loro sede farmaceutica o addirittura se ne vedranno conferire una migliore se verrà rettificata la procedura di assegnazione.
L'errore di fondo è che i responsabili dei Concorsi Regionali, per accelerare le procedure hanno interpretato in modo distorto la Legge 389/99, applicando il criterio della contemporaneità sia alla fase di interpello che a quella di assegnazione delle sedi.
Questa assurda interpretazione, non solo è quanto di più ingiusto potessero fare, ma è anche controproducente, perché porta all'accettazione di un basso numero di sedi da parte dei vincitori, come ampiamente dimostrato da quanto accaduto in Liguria (solo 25 su 85). Se per assegnare le 60 sedi rifiutate si dovrà andare al 2° e al 3° interpello, dov'è il risparmio di tempo tanto sbandierato dai Responsabili delle Commissioni?
Questo sistema avvantaggia solo chi non vuole l'apertura di tante nuove farmacie!
Ma le alternative c'erano e ci sono ancora. Infatti la legge 389/99 non precisa il metodo da seguire per l'assegnazione, che deve però svolgersi "secondo l'ordine previsto dalla graduatoria".
Nessun dettaglio in merito è stato aggiunto nel famoso Art.11 di tutti i bandi dei Concorsi Regionali Straordinari.
Quindi l'ordine previsto dalla graduatoria può essere rispettato solo in due modi:
- per "chiamata individuale": metodo usato spesso nei concorsi a livello provinciale, ma inapplicabile in concorsi regionali con centinaia di sedi, visto che ogni vincitore ha tempo 15 giorni per accettare;
- per "blocchi di vincitori in cui la sede scelta non sia ricorrente all'interno del blocco e ovviamente non sia già  stata assegnata ad un vincitore del blocco precedente": questo sistema consente di accelerare notevolmente i tempi ed è questo il metodo che deve essere applicato in un Concorso Straordinario!
Con l'applicazione dell'assegnazione contemporanea (sistema, ripeto, mai scritto in nessuna legge e in nessun bando!) invece saltano tutti i criteri a monte: il valore dei titoli, quello della più giovane età, insomma tutto ciò che doveva essere per legge favorito e tutelato.
Vediamo in Liguria: l'85° classificato ha 41,4 punti ed un'età media di 34,1774 anni e gli sarà stata offerta una delle sedi meno appetibili e redditizie, che non ha accettato, mentre l'86° classificato ha sempre 41,4 punti ma un'età media di 35,6267 anni (quindi è più vecchio!) e potrà avere a disposizione tutte le sedi rifiutate da quelli prima di lui (e ce ne sono di bellissime!).
Questo sistema è vergognoso! Quale Tar e quale Consiglio di Stato può sentenziare che è giusto così, magari rifacendosi a vecchie sentenze emanate per concorsi di tutt'altra dimensione e in cui il rifiuto di una sede era un caso ben più raro?
Mi auguro che i Giudici della Liguria approfondiscano la questione prima di emettere sentenze che danno ragione alle Amministrazioni esclusivamente per il motivo di accelerare i tempi, anche perché, come ho illustrato prima, con questo sistema i tempi non si accorciano.
Solo con una sentenza che sancisca il doveroso e totale rispetto della graduatoria, si potrà indurre la Commissione del Concorso della Regione Liguria, e di conseguenza quelle di tutti gli altri Concorsi Regionali, ad adottare le procedure di assegnazione corrette e si eviterà di ricorrere ai TAR di tutt'Italia, perdendo tempo e soldi pubblici e privati.
Distinti saluti

Valentina Zaffagnini
160^ classificata nella Regione Emilia Romagna)

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