Politica e Sanità
25 Giugno 2015I Comuni che gestiscono farmacie in economia sono assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale poiché la disciplina di finanza pubblica dettata dall'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008 (convertito in legge 133/2008) in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, non si applica alla gestione diretta. Lo ha stabilito la Sezione delle autonomie della Corte dei conti in una deliberazione depositata lo scorso 12 giugno (n.18/2015) per un chiarimento, rimesso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla questione posta da un Comune in provincia di Bergamo che doveva gestire una eventuale assunzione di personale in seguito alle dimissioni di una farmacista in organico. Secondo un'analisi di Michele Nico, dirigente del Settore Decentramento del Comune di Verona ed esperto in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici, pubblicata da Enti locali e Pa del Sole24 Ore, «la questione non è di poco conto» poiché anziché avere un vincolo di spesa e di assunzioni per il personale in vigore per gli enti locali, «le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie, sono solamente tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati». L'esperto fa notare che la Sezione della Corte richiama «la necessità di interpretare letteralmente le deroghe introdotte dal Legislatore con riguardo alle disposizioni relative alle assunzioni a tempo determinato e, più in generale, ai limiti di spesa per il personale» e che «prende le distanze dalla tesi meno intransigente assunta dalla magistratura contabile in sede di controllo e dalla Sezione Lazio, propensa piuttosto a riferire l'eccezione ai limiti di spesa per le farmacie in quanto tali, a prescindere dal modello prescelto per la loro gestione, anche alla luce degli incontrovertibili interessi all'assistenza e alla tutela della salute connessi al servizio farmaceutico». A supporto dell'interpretazione restrittiva, la Sezione afferma che l'impianto normativo dell'articolo in questione si applica solo per enti del Comune dotati di una loro soggettività e di autonomia contabile rispetto ai quali il Comune stesso si pone in una posizione di alterità, dunque secondo Nico, «il collegio esclude che la norma in commento si riferisca anche a un tertium genus di soggetti organizzativi, cioè le "farmacie" genericamente intese, comprese quelle a gestione diretta». Ma nella deliberazione si richiama anche all'articolo 9 della legge 475/1968 secondo la quale, ricorda Nico, «il servizio farmaceutico può essere gestito anche a mezzo di azienda speciale, assumendo poi che, assumendo poi che non sembra che il perseguimento dell'interesse alla tutela della salute sotto il profilo della distribuzione dei farmaci possa essere frustrato dal regime dei vincoli assunzionali cui il Comune deve sottostare». Una conclusione che l'esperto considera poco dirimente i dubbi che hanno indotto la sezione Lombardia a rimettere il caso al Presidente della Corte dei conti. E conclude: «Non si vede perché, una volta che il Comune abbia deciso di gestire la farmacia in economia tale attività debba essere penalizzata in ragione del modello gestionale individuato. È vero che il servizio potrebbe essere esternalizzato ma è altrettanto vero che una siffatta opzione organizzativa potrebbe rivelarsi antieconomica e controproducente».
Simona Zazzetta
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