Politica e Sanità
25 Luglio 2015La norma interpretativa, emanata all'inizio di luglio su richiesta di chiarimento da parte della Federazione degli ordini dei farmacisti, con cui il ministero della Salute chiarisce che in virtù delle norme di riordino del servizio farmaceutico, per il conferimento di una sede farmaceutica è previsto il possesso della cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea, è anticostituzionale e non è condivisibile. Questo il parere di Paola Ferrari, avvocato dello studio legale omonimo espresso in un commento inviato a Farmacista33.
Con nota del 6 Luglio il ministero della Salute ha emanato una norma interpretativa secondo la quale, in virtù dell'art. 4, comma 2, della legge 362/1991 (norme di riordino del servizio farmaceutico) per il conferimento della sede è previsto il possesso della cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea, oltre all'età, al godimento dei diritti civili e politici e all'iscrizione all'albo. Ritenendo dunque, non estensibile la legge 6 agosto 2013 n. 97 ai farmacisti.
Una tale interpretazione, non è condivisibile, in quanto la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e in materia di diritto di stabilimento) emessa a seguito di infrazione e per porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE, ha modificato l'art. 38 della legge decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni) introducendo il comma 3 bis (Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria). In particolare, l'art. 13 della legge 97/2013 ha modificato anche l'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e le parole "cittadini italiani residenti" sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente». In virtù di questa norma, gli extracomunitari possono esercitare nelle amministrazioni pubbliche e svolgere attività commerciali.
Una interpretazione rigida limitativa solo per i farmacisti potrebbe essere tacciata di incostituzionalità ed in violazione delle normative europee ed in particolare della direttiva 2004/38/Ce. È proprio il succitato art. 38 a stabilire che alcune attività possano essere svolte da cittadini italiani e sono quelle che prevedono l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Le attività codificate per le quali non si può prescinder dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:
a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché‚ i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;
b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché‚ delle regioni e della Banca d'Italia;
c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché‚ i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;
d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.
Di conseguenza, il farmacista extracomunitario al pari del medico extracomunitario, se in possesso del prescritto titolo abilitante riconosciuto dalla legge e legalmente soggiornante in Europa da almeno 5 anni e abbia un permesso di lungo periodo, ha tutto il diritto di partecipare ai concorsi pubblici, compresi quelli per l'assegnazione di una farmacia.
Paola Ferrari
Studio legale Ferrari
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