Politica e Sanità
08 Settembre 2015Assicurare la prosecuzione del trattamento di alcune patologie croniche, evitare di interrompere un trattamento, proseguire una terapia dopo la dimissione dall'ospedale. Sono questi i casi in cui il farmacista può dispensare farmaci con obbligo di prescrizione senza presentazione della ricetta, indicati nel DM 31 marzo 2008. Tali indicazioni a breve saranno recepiti, insieme ad altre modifiche, nel Codice deontologico del farmacista, per il quale la Fofi ha avviato un processo di revisione.
Il decreto, oltre ai casi specifici, individua anche le condizioni che permettono al farmacista, in situazione di estrema necessità e urgenza, di consegnare il farmaco in assenza di ricetta. In particolare, per i pazienti cronici (diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica) devono essere disponibili alcuni elementi che confermino che sono in trattamento con il farmaco, quali: la presenza in farmacia di ricette riferite allo stesso paziente e allo stesso farmaco richiesto, l'esibizione di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria o dal medico curante che attesti la patologia, una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni, la conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente. Nel caso di un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, come per esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista può procedere alla consegna del farmaco se in farmacia è presente una precedente prescrizione da cui si presume che il paziente sia ancora in trattamento con quel farmaco oppure se il paziente mostra una confezione inutilizzabile, per esempio danneggiata. Il terzo caso riguarda la presentazione di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tutti i casi il farmacista deve consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche, ricordare al cliente che si tratta di una procedura eccezionale e consegnargli una scheda, da inoltrare al medico che deve essere informato, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
Il decreto chiarisce che sono esclusi i medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e i farmaci con onere a carico del Ssn. Il meccanismo di questa procedura ricorda Andrea Mandelli, presidente Fofi, «funziona da tanti anni, bene e senza abusi e viene in aiuto ai cittadini». Diversa l'opinione di alcune associazioni di categoria, in particolare il Movimento nazionale liberi farmacisti e la Federazione nazionale delle parafarmacie che negli anni hanno portato avanti campagne di denuncia dell'abuso di questa procedura, a loro avviso applicata in modo inappropriato. La revisione andrà a toccare, come preannunciato da una circolare della federazione vendita online dei farmaci, consentita dal 1° luglio, l'entrata delle società di capitali nel settore farmaceutico, in discussione in questi giorni in parlamento e la preparazione galenica di medicinali in farmacia, che potrà essere ora estesa anche ai farmacisti che nelle parafarmacie, in possesso dei requisiti richiesti.
Simona Zazzetta
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