Ddl concorrenza, dai paletti al capitale a orari e turni tutte le novità
Sì alle società di capitali purché tra i soci non ci siano medici, produttori di farmaci e informatori scientifici. È questa la principale novità contenuta nel testo del ddl concorrenza approvato nella serata di giovedì dalle commissioni Finanze e Attività produttive e pronto per l'esame dell'aula previsto per il 21 settembre. Tra gli emendamenti nessuna apertura alla fascia C con ricetta, come auspicato dai titolari di farmacia e come largamente preannunciato dopo le dichiarazioni di autorevoli esponenti del Governo come il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Simona Vicari e dal responsabile sanità del Pd Federico Gelli. Il risultato "smonta" la liberalizzazione avviata con le "lenzuolate" di una decina di anni fa, sottolinea l'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani per il quale le nuove norme vanno nel senso contrario alla sua liberalizzazione che favoriva le parafarmacie aprendole anche ai grandi gruppi, lasciando sostanzialmente immutata la proprietà capillare delle farmacie. Passa anche un subemendamento che esclude la possibilità di conflitto d'interesse per attività di intermediazione finanziaria e cade il divieto di essere titolari di più di 4 farmacie. Da segnalare, anche un emendamento di Alessandro Pagano di Area popolare (Ncd-Udc) in base al quale le farmacie dei piccoli comuni, fino a 6.600 abitanti, potranno «trasferirsi in tutto l'ambito regionale, garantendo così una più razionale dislocazione degli esercizi sul territorio a beneficio delle prestazioni rese ai pazienti, ma anche della sostenibilità del servizio stesso» come spiega lo stesso relatore alle agenzie. Il trasferimento per le farmacie che risultano essere sopranumerarie per decremento della popolazione sarà possibile «previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5mila euro». Infine è stato introdotto l'art. 32 bis, "Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale", ai sensi del quale gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori.
Marco Malautti
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