Ddl concorrenza, l’esperto: dalle società agli orari un testo contradditorio
«Un testo contradditorio». Così il presidente dell'Associazione scientifica farmacisti italiani (Asfi), Maurizio Cini, definisce il Ddl concorrenza dopo le proposte emendative delle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. Il ddl che ha appena superato lo scoglio della Commissione Affari sociali e che lunedì dovrebbe approdare in aula, presenta, secondo Cini, diversi aspetti contradditori riguardanti sia la composizione delle società di capitale che, alla luce del nuovo testo potranno gestire le farmacie, sia aspetti legati a orari e turni sia, infine, la possibilità di trasferimento delle farmacie nei piccoli comuni. Ancora non è chiaro, sottolinea Cini, che cosa si vuole fare della farmacia italiana.
"Il testo originariamente licenziato dal Governo il 20 febbraio scorso è stato emendato in più punti dalle Commissioni della Camera nella seduta del 10 settembre scorso. Quello che è uscito dalle Commissioni è un mosaico in cui le tessere sono state aggiunte o sostituite in un'ottica parziale che ha portato ad un testo contradditorio in varie parti. D'altro canto però la tecnica parlamentare porta a questo.
Meglio sarebbe, ed i tempi ancora ci sono, predisporre un testo che dica chiaramente che cosa si vuole fare della farmacia italiana. Vediamo quindi come sono diventati gli artt. 7 ed 8 della legge 362/91 evidenziando le contraddizioni:
1) Il comma 2 dell'art. 7 mantiene il primo periodo che recita: "Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia" Questo errore era presente anche nel testo uscito dal decreto Bersani nonostante le farmacie fossero diventate quattro. Ora, più che mai, il comma va modificato mantenendo però l'esclusività della gestione di farmacie e non di altro.
2) Sempre il comma 2, secondo periodo, prevede l'incompatibilità del socio di esercitare la "professione medica". Meglio sarebbe sostituire la frase rendendo incompatibile il socio che esercita professione con potestà prescrittiva di medicinali (medico-chirurgo, medico-veterinario ed odontoiatra).
3) Il comma 3 è modificato escludendo la necessità che il direttore della farmacia sia un socio. Personalmente sono contrario a tale previsione in quanto il direttore deve avere la possibilità di disporre dei beni patrimoniali al fine di garantire la qualità ed il miglioramento del servizio. In ogni caso prevedere che il direttore-dipendente, privo quindi di autonomia economica, sia in possesso dell'idoneità alla titolarità è semplicemente kafkiano.
4) Nel comma 4 permane la previsione della sostituzione del direttore con un altro socio in caso di insorgenza di situazioni che ne consentono la sostituzione. Anche qui si può notare una discrasia dipendente proprio dalla mancanza di una visione organica della tutt'altro che irrilevante problematica.
5) Opportuna poi sarebbe una rivisitazione del comma 9 nella parte in cui, dopo la modifica montiana, ha ridotto a sei mesi dopo la presentazione della denuncia di successione, la cedibilità della farmacie o delle quote societarie. Certamente anche questo aspetto va attentamente valutato alla luce della possibilità di gestione da parte di società di capitali.
Meritevoli poi di attenzione sono gli articoli aggiunti. Uno riguarda la regolamentazione organica degli orari e dei turni delle farmacie che hanno fatto piombare nell'arbitrio il servizio nelle regioni (la quasi totalità) che non hanno legiferato alla luce della liberalizzazione. Per i turni la legge dovrebbe prevedere l'obbligo del servizio per tutte le farmacie e con orari ben definiti e non lasciati all'improvvisazione. Quanto all'articolo che prevede la possibilità di trasferimento, in ambito regionale, delle farmacie soprannumerarie nei comuni fino a 6600 abitanti, credo che tale problematica vada più attentamente valutata soprattutto per quei centri appenninici i cui comuni si sono sviluppati a valle. Al fine di garantire la qualità e la capillarità del servizio, andrebbe prevista l'istituzione, in sostituzione delle farmacie trasferite in un ambito più ristretto della regione, di dispensari farmaceutici modificando la previsione anacronistica della legge 221/68. Ed infine l'eliminazione del previsto balzello di 5000 euro per il trasferimento.
Maurizio Cini
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
Resta aggiornato con noi!
La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.
Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy
Il cambio di stagione è il momento dell’anno in cui il corpo ci richiede un carico extra di energia. Entriamo in una fase di stress e di possibile sovraccarico allostatico. In questo contesto le...
A cura di Angelo Siviero (Farmacista esperto in fitoterapia e galenica)