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Politica e Sanità

25 Settembre 2015

Concorso, incompatibilità per collaboratori. L’esperto: conta il parere dell’Amministrazione


In che momento il vincitore deve lasciare l'incarico o il posto di lavoro che risulti incompatibile con la partecipazione alla società? È questa una delle domande che in molti tra coloro che si sono collocati utilmente in graduatoria si stanno ponendo e sulla questione stanno rispondendo diversi esperti, con diverse posizioni (cfr. Farmacista33 18 settembre). L'ultimo intervento arriva dall'Osservatorio Iusfarma, in un articolo a firma dell'avvocato Quintino Lombardo, dello studio legale Cavallaro Duchi Lombardo & Associati di Milano. «Ragioni di opportunità suggeriscono ai vincitori» si legge «di sentire l'orientamento dell'Amministrazione sanitaria sul punto, anche alla luce della novità delle questioni», ma «almeno nella modesta opinione di chi scrive l'ipotesi che i concorrenti vincitori debbano lasciare il posto di lavoro già al momento della costituzione della società, con settimane o mesi d'anticipo dall'apertura e prima di divenire titolari della farmacia, trova scarso fondamento giuridico». Le cause di incompatibilità sono contenute nell'art. 8, comma 1, della legge n. 362/1991. «Risulta evidente» continua «che le cause d'incompatibilità riguardano non la partecipazione a una qualsiasi società tra farmacisti, bensì la partecipazione a una società tra farmacisti che aspiri a ottenere la titolarità o che già sia stata riconosciuta titolare di una sede farmaceutica. Si tratta quindi di un requisito personale dei soci farmacisti» che «deve sussistere a partire dal momento in cui i vincitori chiedono alla p. A. competente il rilascio del provvedimento di titolarità della sede farmaceutica vinta a concorso, cioè di essere autorizzati all'apertura e all'esercizio della relativa farmacia, e non al momento della costituzione della società davanti al notaio, quando la titolarità della sede non è ancora stata riconosciuta e magari saranno necessarie ancora alcune settimane o addirittura qualche mese prima che la farmacia possa essere autorizzata e attivata». D'altra parte, «secondo la lettura fornita qualche anno fa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 275/2003), la ratio della norma» «risiede nel concreto obiettivo di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute». Conflitto d'interesse che «può realizzarsi solo nel momento in cui la farmacia è concretamente in esercizio e non nelle fasi prodromiche all'avvio dell'attività aziendale e professionale» e di conseguenza «l'insussistenza di cause di incompatibilità» dovrebbe «riguardare l'amministrazione sanitaria e le verifiche che essa deve compiere nel momento in cui è chiamata a riconoscere la titolarità della farmacia, autorizzandone l'apertura e l'esercizio». Da qui la conclusione: «Altrettanto evidenti ragioni di opportunità (si tratta innanzitutto di non complicarsi la vita) suggeriscono ai vincitori, in relazione alle specifiche procedure descritte dalle diverse legislazioni regionali e all'evoluzione del dibattito sulla tutt'oggi vexata quaestio relativa a titolarità e gestione associata della farmacia, di sentire l'orientamento dell'Amministrazione sanitaria sul punto, anche alla luce della novità delle questioni».

Francesca Giani

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