Contratto di rete, l’avvocato: ai titolari libera scelta di come realizzare scopo comune
Accanto alle aggregazioni societarie, consortili o associative, in grado di dare forma a sinergie e collaborazioni fra farmacie, che «pare diventino essenziali per perseguire concorrenza e competitività, si è aggiunta un'ulteriore forma di cooperazione che passa sotto il nome di contratto di rete». A entrare nel merito di cosa sia e «come le normative lo disciplinano e quali scopi e vincoli prevede» è l'avvocato Silvia Stefania Cosmo dello studio legaleCavallaro Duchi Lombardo e Associati. Questa figura contrattuale, ricorda l'avvocato, «è stato introdotto in Italia con l'art. 3, comma 4 ter del decreto cd. "Incentivi" n. 5 del 10.2.2009 convertito nella L. 9.4.2009 n. 33 e la sua disciplina ha subito ripetuti interventi modificativi da parte del legislatore che paiono tutt'oggi non ancora esauriti». Secondo l'esperta, il legislatore ha inteso lasciare «alla libera volontà delle parti l'individuazione delle concrete modalità di realizzazione dello scopo comune, l'organizzazione personale e patrimoniale della rete nonché la governance di quest'ultima». Il contratto di rete spiega Cosmo, consente a più imprese di individuare «un programma comune per realizzare progetti finalizzati ad accrescere la propria capacità di innovazione e di competitività sul mercato, rimanendo indipendenti». Nell'ambito di questa figura contrattuale, prosegue, «gli imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa». In termini pratici, il contratto «deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore aderente ed inviato ai competenti uffici del registro delle imprese. Oltre alla generalità delle parti, debbono essere indicati gli obiettivi strategici, il programma di rete contenente diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di conseguimento dello scopo comune, la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e le regole per assumere le decisioni dei partecipanti su ogni materia o interesse comune». Inoltre si può prevedere «l'istituzione di un fondo patrimoniale fissando la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali di ciascuna impresa e di quelli successivi nonché le regole di gestione del fondo medesimo. In questa ipotesi la legge prevede ulteriori obblighi fra i quali quello della redazione annuale della situazione patrimoniale». Infine, «può prevedere l'istituzione di un soggetto che svolga l'ufficio di "organo comune" in rappresentanza della rete per l'esecuzione del contratto o di una o più parti di esso anche con riferimento alle procedure con la P.A, per l'accesso al credito o per la promozione e tutela dei prodotti e marchi». Secondo Cosmo «il contratto in questione si presenta come molto vicino a figure contrattuali già ampiamente collaudate, come per esempio il consorzio, e alle quali si potrà attingere per delineare contrattualmente gli aspetti che esprimono la volontà delle parti sia per quanto attiene ai rapporti interni fra le imprese della rete che per quanto concerne le modalità di apparire all'esterno dei componenti la rete stessa».
Simona Zazzetta
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