Politica e Sanità
31 Ottobre 2015In caso di premorienza del socio per la gestione associata, la candidatura si trasforma in «forma singola», decade il punteggio per i titoli del deceduto e il socio in vita resta in graduatoria ma scende di posizione. È quanto deciso dalla Regione Toscana in merito a una candidatura in forma associata al concorso straordinario e confermato dal Tar Toscana che ha rigettato il ricorso del socio superstite che oltre a contestare la delibera dirigenziale ha chiesto il risarcimento dei danni per «l'illegittimo prolungarsi dei tempi concorsuali». La sentenza (n.1413 del 26 ottobre) è, secondo il parere dell'avvocato Gustavo Bacigalupo, dello studio associato Bacigalupo-Lucidi, «la prima a occuparsi di questa vicenda, che ha d'altronde riguardato più di una compagine partecipante al concorso straordinario "per la gestione associata». I giudici spiega l'esperto condividono «pienamente la scelta di non escludere l'associato superstite per la premorienza dell'altro» e approvano la soluzione di una «difficile problematica originata dal decesso in corso di procedura di uno dei due farmacisti partecipanti». Secondo il Tar, la Regione ha dato una «lettura estensiva» del comma 7 dell'art. 11 del Cresci Italia che, ricorda l'avvocato, «consente ai vincitori in forma associata di sottrarsi all'obbligo di mantenere per dieci anni, "su base paritaria", la gestione associata soltanto in caso di "premorienza" o "sopravvenuta incapacità", ma anche, precisano del tutto condivisibilmente i giudici fiorentini, nel caso di "eventi imprevedibili e non determinati dagli associati"». E infatti scrive il Tar: «Bene ha fatto la Regione Toscana [...] permettendo la partecipazione al concorso dell'attuale ricorrente e non applicando soluzioni troppo formalistiche e sfavorevoli che ne avrebbero imposto l'esclusione dalla procedura». Tuttavia, precisa che ciò «non significa assolutamente mantenergli la possibilità di continuare ad utilizzare il punteggio relativo all'associato ormai deceduto, [...] la morte dell'associato durante la procedura concorsuale mantiene [...] un'indubbia differenziazione strutturale che esclude ogni possibilità per chi rimane di continuare ad utilizzare il punteggio del collega deceduto».
Soluzione «apprezzabile e di buon senso» commenta l'avvocato che però sostiene l'idea «dell'esclusione pura e semplice di tutti gli associati superstiti in una qualsiasi evenienza, compresa la premorienza, che veda l'uscita prima del tempo di uno di loro dall'associazione partecipante e il crinale temporale è, secondo noi, segnato dalla data di rilascio della titolarità a nome della società costituita tra i covincitori e non dalla data del rogito di costituzione». Anche perché, aggiunge, escludendo l'uso dei titoli del deceduto, «può rivelarsi di scarsissima o nulla utilità per costoro» in quanto finisce per «relegare gli altri o il superstite nei posti molto lontani dai primi in graduatoria». Infine, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni, conclude l'avvocato, il Tar «respinge anche questa seconda domanda rilevando la non perentorietà di quel termine (12 mesi dall'entrata in vigore del Cresci Italia, ndr.) e la non imputabilità dei ritardi all'amministrazione regionale, perché determinati da ragioni obiettive come il numero elevatissimo dei partecipanti al concorso». Simona Zazzetta
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