Login con

Politica e Sanità

15 Marzo 2016

Farmacia e grossista con medesima proprietà, Tar Lazio fa chiarezza ma non esaustiva


Il parere del Tar Lazio è «una decisione importante a fare chiarezza, ma non esaustiva in quanto per ora è solo interlocutoria fino all'udienza che si terrà nell'ottobre prossimo». A dirlo è l'avvocato Paola Ferrari, dello Studio legale Ferrari che, per Farmacista33, propone una sua lettura dell'ordinanza del Tar Lazio che accoglie una richiesta di sospensiva della nota di chiarimento in cui il ministero della Salute aveva escluso che i titolari forniti di autorizzazione per la vendita all'ingrosso potessero ridistribuire nella filiera i medicinali acquistati dalla farmacia.

Il parere del Tar Lazio è una decisione importante a fare chiarezza, ma non esaustiva in quanto per ora è solo interlocutoria fino all'udienza che si terrà nell'ottobre prossimo. Alcune osservazioni vanno fatte. Il medesimo soggetto può avere un esercizio di farmacia e uno come grossista purché con codici diversi. Il Ministero aveva espresso la preoccupazione che il passaggio diretto dei farmaci tra il Grossista e la Farmacia potesse in qualche modo far venir meno la tracciabilità del farmaco e che il Grossista, che ha l'obbligo di approvvigionare il mercato, possa in qualche modo condizionarlo approvvigionando la propria farmacia anziché quella dei concorrenti. Sollecitando in questo modo i pazienti ad approvvigionarsi presso di lui in quanto sempre fornito. Nello specifico, con il decreto legislativo n. 17/2014, è stata modificata la definizione di obbligo di servizio pubblico, ex articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 219/2006, nella seguente descrizione: "l'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche".

Secondo il Tar, questa preoccupazione legittima è cosa del tutto diversa dal problema della "tracciabilità" del farmaco che, deve e può, essere garantita attraverso un sistema gestionale e contabile che dia la trasparenza del passaggio. Al contrario, il grossista che "agevoli sé stesso" in danno dei concorrenti, si espone a responsabilità che possono essere denunciate anche dai farmacisti concorrenti. La medesima normativa introdusse anche l'articolo 105 del decreto legislativo n. 219/2006, concernente la fornitura dei medicinali da parte dei grossisti, un sistema di segnalazioni e verifiche da parte degli Enti territoriali finalizzato a monitorare i casi di distorsione distributiva locale - cioè indisponibilità di farmaci non dovuta a problemi produttivi - prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni efficaci e dissuasive a coloro che, nella filiera del farmaco, violano l'obbligo di servizio pubblico. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 105, la fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi i punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei medicinali di cui il distributore è provvisto, deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le 1 ore lavorative successive alla richiesta, nell'ambito territoriale entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nella dichiarazione di cui all'articolo 103, comma 2,lettera d). A seguito della segnalazione, in base alla medesima normativa, l'autorità che effettua le verifiche, applica al grossista che viola l'obbligo di fornitura , la sanzione di cui all'articolo 148, comma 13, nonché la sospensione, non inferiore a 30 giorni dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 1; nell'ipotesi di reiterazione della violazione, l'autorizzazione può essere revocata". Conseguentemente, non è quindi il collegamento dei magazzini il problema ma bensì l'alterazione del mercato di riferimento che segue regole, anche punitive, del tutto diverse.

Paola Ferrari
Avvocato dello Studio legale Ferrari

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

28/12/2019

Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...

27/12/2019

La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...

27/12/2019

Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...

A cura di Lara Figini

27/12/2019

Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Cambio di stagione: prepararsi al meglio per accogliere la primavera

Cambio di stagione: prepararsi al meglio per accogliere la primavera

A cura di Metagenics

Nella sperimentazione avviata tra Genova e Savona sono stati eseguiti 3.636 esami con Tomografia a Coerenza Ottica in farmacia. Circa il 30% dei casi ha evidenziato anomalie. Regione Liguria punta...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top