Politica e Sanità
16 Marzo 2016Già dal 2011 è concessa ai cittadini la possibilità di prenotare visite specialistiche, pagare il ticket e ritirare referti medici direttamente presso il proprio farmacista. Occorrono però rigorose misure a protezione dei dati personali. In pratica già con il Parere favorevole del Garante per la Protezione dei dati personali del 2011 [doc. web n. 1787887], non occorre più recarsi alla Asl o in ospedale potendosi utilizzare la postazione collegata al Cup presente in tutte le farmacie. Ci si chiede cosa sia cambiato ora che dal 1 marzo è obbligatoria la ricetta elettronica. Il Garante, a suo tempo, previde ulteriori condizioni volte ad innalzare il livello di protezione dei dati. Innanzitutto, secondo il parere del Garante l'accesso al referto da parte degli operatori della farmacia deve avvenire solo per effettuare la consegna all'utente e soprattutto non si devono creare banche dati di referti digitali presso le farmacie. Il Ministero, ha anche individuato adeguati tempi di conservazione dei referti digitali e particolare riservatezza viene chiesta agli operatori della farmacia che sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale. In caso di invio di sms o email da parte del Cup, per ricordare, confermare o disdire la prenotazione, il parere prevede che i messaggi non debbano contenere alcuna informazione sulla tipologia o l'esito della prestazione. Così come non devono essere conservate copie dei documenti esibiti per il riconoscimento dai cittadini.
La postazione collegata al Cup inoltre deve protetta da adeguate distanze di cortesia ed i referti consegnati in busta chiusa. Considerato il nuovo obbligo (dal 1 marzo) di ricetta elettronica è naturale chiedersi cosa cambia. L'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle ricette ai fini del controllo della spesa è stato introdotto dall'art. 50 della Legge 326/2003 e dal DL 78/2010 (art 11, comma 16), che ha dato valore legale alla trasmissione telematica dei dati delle ricette e sancito la fine della "ricetta rossa" cartacea. Ora il medico che prescrive un farmaco o una visita specialistica, si connette via computer al portale dedicato e dopo essersi identificato, effettua la prescrizione on line utilizzando uno dei numeri di ricetta elettronica a lui assegnati. A questo numero il medico deve aggiungere il codice fiscale del paziente e il sistema online verifica se in base al codice fiscale l'assistito ha diritto alla prestazione e all'eventuale esenzione (a seconda della posizione reddituale o della patologia) e alla fine completa la ricetta virtuale con la prescrizione del farmaco o della prestazione. Con un clic si confermerà la generazione della ricetta elettronica sul server di Sogei e il medico di base fornirà al paziente un promemoria cartaceo con il quale recarsi in farmacia. La farmacia completa l'operazione inviando a Sogei gli estremi della prenotazione della visita. È previsto che anche il promemoria dovrà sparire. Non resta che attendere il parere del Garante per capire se le misure di sicurezza per la trasmissione e conservazione dei dati sanitari in questi nuovi obblighi virtuali saranno facilmente rispettabili o se invece occorrerà apportare degli accorgimenti in più.
Monica Gobbato
Avvocato digitale. Docente e consulente di privacy e diritto dell'informatica
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