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Politica e Sanità

16 Marzo 2016

Dl tessera Ue introduce nuova attività. L’avvocato: un passo avanti e due indietro


Nel decreto legislativo che recepisce la Direttiva Ue sulla tessera professionale, è stata inserita, tra le attività professionali del farmacista, la lettera "g-ter): accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione". «Una novità che potrebbe determinare più inconvenienti di quelli che si intendevano superare» commenta Francesco Cavallaro, avvocato dello Studio Legale Cavallaro, Duchi e Lombardo, Osservatorio Iusfarma. Secondo l'esperto, il legislatore ha voluto riferirsi a «attività di guida delle persone che desiderano sottoporsi ad accertamenti analitici di prima istanza, e dunque tale accompagnamento rientra più nell'ambito dell'autocontrollo che in quello dell'automedicazione» di certo, aggiunge provocatoriamente, nella sua analisi, non «alla assistenza costituita dall'offrire un bicchiere d'acqua a chi desidera assumere una pillola». Ma la questione «non è meramente lessicale».

Sembrerebbe, spiega l'avvocato, che con questa nuova disposizione alcune attività, per esempio assistere un paziente, magari anziano, nell'uso di apparecchiature, per esempio i misuratori della pressione sanguigna o l'analisi del sangue capillare, sia riservata ai farmacisti al pari delle altre attività inserite nell'elenco delle attività riservate al farmacista, al pari della "preparazione della forma farmaceutica dei medicinali" o della "fabbricazione e controllo dei medicinali". Con, commenta Cavallaro, «l'inevitabile conseguenza che se ad "accompagnare" il paziente ad una forma di autocontrollo sia un non farmacista, questi eserciterebbe abusivamente - almeno in teoria - la professione farmaceutica». Ma, rassicura l'avvocato, «l'intenzione era probabilmente diversa: inserendo l'accompagnamento del quale si discorre tra le attività proprie del farmacista si è voluta legittimare la crescente partecipazione del farmacista ai "nuovi servizi" di cui alla legge n. 69/2009 ed al D.L.vo 153/2009, con particolare riferimento alla "effettuazione, presso le farmacie (...) di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nei limiti dell'autocontrollo (...) restando in ogni caso esclusa la attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti"». E ricorda che il DM 16.12.2010 «prevede che i test autodiagnostici eseguiti in farmacia "possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario" quando si tratti di soggetti fragili o non del tutto autosufficienti». Quindi, «a casa il paziente può farsi aiutare da chiunque; in farmacia deve invece farsi aiutare da una persona qualificata».

«Ma» osserva Cavallaro «in farmacia non è frequente che siano presenti operatori sanitari diversi dai farmacisti, ai quali non è consentito partecipare o collaborare alle attività diagnostiche, sia per non invadere il campo riservato ai medici, sia in quanto è almeno dubbio che il riferimento all'operatore sanitario di cui al DM 16.12.2010 ricomprenda il farmacista». Ecco, dunque, conclude l'esperto, si è pensato di integrare l'art. 51 (del decreto legislativo 9.11.2007, n. 206, ndr.) aggiungendo la lettera "g-ter" all'elenco delle attività proprie del farmacista ma «l'impressione è che siano stati fatti un passo avanti e due indietro, anzitutto in quanto non era affatto necessario, trattandosi di una attività - l'autoanalisi - che chiunque può praticare con o senza l'aiuto di chiunque altro, sia in quanto ingenera il dubbio che tale "accompagnamento" costituisca un'attività riservata al farmacista, e perciò preclusa a tutti gli altri». Simona Zazzetta

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