Politica e Sanità
08 Aprile 2016Anche se per la normativa italiana le parafarmacie sono esercizi commerciali, i titolari e i dipendenti che ci lavorano sono farmacisti laureati, professionisti che operano per la tutela della salute pubblica, indipendentemente dalle mura e dalla forma della croce utilizzata. Così le Libere parafarmacie Italiane rispondono in merito alla sentenza del Tar Toscana sulla normativa comunale che elenca gli esercizi di pubblica utilità che richiedono di essere facilmente individuati ma non include anche gli esercizi parafarmaceutici di cui Farmacista33 (cfr. Farmacista33 5 aprile) ha riportato i contenuti e i commenti. «L'utilità o meno delle Parafarmacie» sottolinea Ivan Ruggiero presidente dell'associazione «non si vede dalla classificazione dell'esercizio, in commerciale o meno ma dal lavoro che il farmacista è in grado di apportare alla propria attività». E aggiunge: «Alla luce delle diverse esperienze sul territorio, le parafarmacie, per la loro capillarità, per i servizi offerti ai cittadini, gli orari di lavoro e la professionalità dei titolari e del personale, qualificato e laureato, oramai sono esercizi, oltre che utili, essenziali per il cittadino, tanto da non poterne fare a meno. La croce non è indice di professionalità, come nemmeno l'essere etichettati come esercizi commerciali».
E conclude: «La normativa italiana ci inquadra come professionisti, iscritti all'ordine, e per questo paghiamo l'ente previdenziale dei Farmacisti, non dei ýcommercianti, aspetto su cui è stata chiara la circolare Inps n° 12 del primo Febbraio 2008 (in cui si chiariscono gli obblighi previdenziali dei farmacisti in seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci da banco previste dall'articolo 5 del D.L. n.223/2006, ndr.). Dunque» conclude Ruggiero «è sbagliato legare, l'utilità delle parafarmacie alla struttura, alle mura, alla croce, alla denominazione esercizio commerciale e non al professionista, che ci lavora».
Simona Zazzetta
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