Politica e Sanità
13 Ottobre 2016Chi utilizza i voucher per lo svolgimento di lavoro accessorio hanno 60 minuti di tempo prima dell'inizio della prestazione per comunicare via sms o via mail dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e fine della prestazione, all'Ispettorato nazionale del lavoro. Questi gli obblighi di legge per i professionisti e le imprese validi a partire dall'8 ottobre scorso quando è entrato in vigore il nuovo decreto (Dlgs 185/2016) correttivo del Jobs act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A fare il punto sulla procedura è il Cgia Mestre (Associazione artigiani e piccole imprese) ricordando che «l'obbligo era già presente nella normativa precedente ma ora diventa più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo ampio, fino a 30 giorni, ma deve essere comunicato tutte le volte che si fa ricorso ai voucher, e va anche ripetuto se vengono svolte ore frazionate nel corso della stessa giornata.
L'intento del legislatore è quello di evitare comportamenti truffaldini come la prassi, in alcuni casi, di giustificare a posteriori la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto». Resta, secondo Cgia, il dubbio sul destinatario delle comunicazioni, perché è chiaro che si tratti della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ma il decreto «non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare». Nella relazione che accompagna il decreto si dice di utilizzare i riferimenti previsti per il lavoro intermittente: «Sms al numero 339 9942256 oppure email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it. Ma non ci sono ad oggi conferme normative. Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo» suggerisce il Cgia «la strada più cauta sarebbe quella di inviare l'sms oppure le mail agli indirizzi esistenti per il lavoro intermittente. In alternativa, si potrebbe continuare a utilizzare l'attuale modalità di comunicazione telematica prevista per i voucher, con l'accesso a un'apposita sezione sul sito Inps. Entrambe queste modalità dovrebbero mettere i committenti al riparo da eventuali sanzioni, almeno fino a quando non ci sarà un chiarimento ufficiale del Ministero».
Infine le sanzioni: «Il correttivo introduce una sanzione amministrativa che va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione». Ma resta da chiarire, conclude l'analisi, se «queste sanzioni sia sovrapponibili alla maxi sanzione sul lavoro nero, già applicabile prima del decreto ai casi di utilizzo abusivo del voucher».
Simona Zazzetta
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