Politica e Sanità
25 Ottobre 2016Oltre ai bei noti requisiti necessari per avviare una regolare vendita online di farmaci, autorizzazione, registrazione nell'elenco dei siti autorizzati e logo, esistono sanzioni, obblighi e divieti per farmacisti, grossisti e farmacisti con autorizzazione alla distribuzione, pensati per tutelare il cittadino-consumatore online. A ricordarlo è l'avvocato Silvia Stefania Cosmo dello studio legale Cavallaro Duchi Lombardo e Associati - Osservatorio Iusfarma.
L'esperta sottolinea che «la tutela del consumatore sarà garantita dalla possibilità di verificare che i soggetti presenti sulle pagine web siano dotati della necessaria preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità; della previa registrazione nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico gestito dal Ministero della Salute; della sussistenza di un logo, recante specifiche tecniche prescritte dalla legge, che dovrà campeggiare su ciascuna pagina web del soggetto autorizzato alla vendita».
Ma non è tutto. La normativa italiana ha infatti previsto sanzioni e «tutto l'apparato sanzionatorio è strutturato in termini assai rigorosi per garantire la tutela della salute». Per esempio, spiega l'esperta, è previsto «l'intervento in via d'urgenza del Ministero della Salute per fermare immediatamente pratiche commerciali illegali» o «la pena della reclusione per il trasgressore che venda online medicinali soggetti a prescrizione medica o in difetto di autorizzazione». Su «alcuni temi "spinosi"» segnala l'avvocato, è intervenuto il Ministero della Salute nel mese di maggio con una nuova circolare in cui si specifica, tra le altre cose, che la figura del grossista «non può effettuare la vendita online come pure, e ciò potrebbe far discutere, il farmacista in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione». Altro tema affrontato dalla circolare riguarda l'utilizzo di siti web diversi da quello autorizzato: «Per il Ministero» afferma l'avvocato «è vietato l'utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l'e-commerce (marketplace) o applicazioni mobili (App), funzionali alla gestione on-line dei processi di acquisto».
Altra precisazione del Ministero riguarda i prezzi: «Il prezzo online non può essere differente da quello praticato nella sede fisica e che deve essere chiarita la sussistenza o meno di spese di spedizione». Infine, gli omeopatici «possono essere venduti online quelli che, privi di classificazione dell'Aifa, possono essere acquistati senza prescrizione medica». «In quasi tutte le regioni» conclude l'avvocato Cosmo «è stato rilasciato un certo numero di autorizzazioni per la vendita a distanza conformemente a quanto prescritto dal codice dei medicinali per uso umano che, in punto, ha recepito la direttiva 2011/62/UE. Il processo quindi è decollato ma è ancora presto per svolgere delle analisi più approfondite; una cosa è tuttavia certa, il farmacista che si avvale della vendita a distanza è tenuto rigorosamente al rispetto dei doveri professionali e deontologici avendo consapevolezza delle responsabilità derivanti dall'esercizio di tale attività anche via web».
Simona Zazzetta
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