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Politica e Sanità

04 Novembre 2016

Concorso, quali sedi vanno ai successivi interpelli? L'avvocato chiarisce le opportunità


Quali sedi farmaceutiche spettano ai secondi e terzi interpellati nell'ambito del concorso straordinario? Solo quelle non accettate dai primi in classifica o anche quelle accettate ma successivamente non aperte entro 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione? Nel primo caso si procede più velocemente, nel secondo, i vincitori hanno la possibilità di attingere da un calderone più grosso e invitante quella che sarà la propria futura farmacia. Ad oggi in tutte le Regioni è stata adottata la seconda opzione, quella del "maxi-calderone", tuttavia, laddove un dilungamento dei tempi mette a rischio la validità della graduatoria, la cui scadenza è prevista dopo due anni dalla pubblicazione, viene spontaneo chiedersi se non sia più conveniente adottare la prima opzione, descritta nell'art. 11 del decreto Cresci Italia.

A parlarne è l'avvocato Gustavo Bacigalupo dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi, secondo il quale: «Nelle regioni dove la scadenza del biennio non è vicinissima, e la clausola dei 180 giorni è ferma al disposto del bando, i secondi interpellandi possono forse auspicare l'opzione del maxi-calderone, che d'altronde è quella sinora prescelta da tutte le Regioni». Diverso il discorso per altre Regioni come il Lazio, dove «è chiaro che i 71 concorrenti in attesa del secondo interpello, se il biennio non verrà allungato, rischiano rebus sic stantibus di vedersi esclusi da qualsiasi interpello». Questa duplice "opzione" nasce da un'incongruenza tra quanto riportato nel bando e quanto previsto dal decreto Cresci Italia. «Secondo il comma 6 dell'art. 11 del decreto Cresci Italia, tra le sedi offerte ai secondi interpellati non dovrebbero rientrare quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede. E all'assegnazione di queste, e non solo, la Regione potrebbe/dovrebbe provvedere soltanto successivamente. L'intento del legislatore statale sembra quindi quello di accelerare l'assegnazione delle sedi e perciò l'apertura delle farmacie, ed è a questo scopo che scandisce tempi stretti per la chiamata del numero più alto possibile di concorrenti utilmente graduati, imponendo interpelli successivi non solo ravvicinatissimi tra loro ma riguardanti volta a volta esclusivamente le sedi resesi "disponibili" solo all'esito, per ogni tornata di interpelli, delle quattro fasi ben delineate nella legge (interpello, risposta all'interpello, assegnazione e accettazione), e di null'altro», spiega Bacigalupo. Il bando, invece, prevede che nel calderone del secondo/terzo appello vi siano riversate, in particolare, anche le sedi «non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione».

Le criticità che nascono dalle differenze tra bando e legge lasciano spazio ad un dubbio tanto ragionevole quanto preoccupante per le possibili conseguenze: «Un provvedimento amministrativo, come è il bando, deve essere conforme alla legge, pena la sua annullabilità dal giudice amministrativo - afferma Bacigalupo - dunque, si può considerare "conforme" alla legge (comma 6 dell'art. 11 del decreto Cresci Italia) la previsione (sub d) dell'art. 11 del bando e pertanto ritenere legittima la scelta, che comunque almeno finora è stata di tutte le Regioni, che decida di posticipare l'avvio del secondo interpello anche all'avvenuto compimento dei 180 giorni?».
Una domanda alla quale risulta «difficile rispondere affermativamente - commenta Bacigalupo - specie se si considera che questa dei 180 giorni è una clausola voluta in realtà dalla Regione Toscana, ma sul cui territorio (come anche su quello pugliese) è operante una specifica disposizione regionale, che rende dunque legittima la clausola soltanto però nel bando toscano (e in quello pugliese), mentre non è sicuro che possa rivelarsi tale anche quella omologa e dello stesso tenore che è stata inserita in tutti gli altri bandi», afferma Bacigalupo.

Il rischio di ricorsi da secondi e terzi interpellati rimarrà elevato fino a quando non verranno sciolti, dal giudice amministrativo, alcuni nodi, tra cui quello «della diversità dei due meccanismi, che quello della legittimità della clausola dei 180 giorni», conclude l'esperto.

Attilia Burke

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