Politica e Sanità
04 Novembre 2016Gli iscritti all'Enpaf hanno a disposizione diversi strumenti per valorizzare la contribuzione Inps versata prima di diventare titolari di farmacia o di entrare in una compagine societaria, anche non sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per la maturazione del diritto a pensione autonoma Inps, senza alcuna perdita dei contributi versati. A dirlo è lo stesso ente previdenziale dei farmacisti che in una nota precisa quali sono i dispositivi di legge messi a punto dal legislatore. In particolare, si riferisce «agli istituti della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della L.n. 45/1990 e della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2006».
E spiega: «Riguardo alla possibilità di attivare la ricongiunzione, la L.n. 45/90 ha introdotto tale istituto ai fini del diritto e della misura di una sola pensione per coloro che siano, oppure siano stati, iscritti a una Cassa di previdenza dei professionisti. La ricongiunzione consente di trasferire presso un unico istituto di previdenza (Gestione accentrante) tutta la contribuzione presso una o più Casse o Enti». Per quanto concerne, invece, la totalizzazione è consentito «all'iscritto a due o più gestioni previdenziali che non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento dagli Enti coinvolti, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un'unica pensione. La maturazione del diritto a pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è fissato al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età con venti anni di contribuzione e la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti. Diversamente, la maturazione del diritto a pensione di anzianità è previsto al raggiungimento di 40 anni e 7 mesi di contribuzione e la decorrenza del trattamento è differita di 21 mesi rispetto maturazione del diritto, per il quale è richiesta la presentazione di apposita domanda di pensione».
Inoltre, viene ricordato che anche «i requisiti assicurativi e anagrafici sono assoggettati all'incremento della speranza di vita e che il d.lgs. n. 42/2006 fa comunque salvi gli ulteriori requisisti previsti dagli ordinamenti dei singoli Enti previdenziali coinvolti nella procedura e in particolare, per l'Enpaf, rileva l'esercizio dell'attività professionale del farmacista e il riscatto del corso di studi universitari non utile ai fini dell'anzianità assicurativa». La nota si chiude con la precisazione che «in ogni caso, non è ammessa la ricongiunzione tra i contributi versati alla Gestione Separata Inps e quelli versati al Fondo lavoratori dipendenti, mentre è possibile la totalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 42/2006».
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