Politica e Sanità
14 Novembre 2016Il farmacista titolare che deve versare la quota intera ad Enpaf può riavere i contributi pagati all'Inps. Ha infatti a disposizione, come ricorda un comunicato dell'ente previdenziale dei farmacisti, strumenti idonei a valorizzare anche contribuzioni insufficienti a raggiungere l'anzianità contributiva chiesta per maturare il diritto a pensione autonoma Inps, «senza alcuna perdita dei contributi versati e senza la necessità di ricorrere ad espedienti difficilmente praticabili». A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l'Enpaf precisa ai titolari di farmacia che la loro posizione o l'entrata in una compagine societaria determina l'applicazione della quota contributiva intera. In tali ipotesi, infatti, l'Enpaf diviene l'unico Ente previdenziale di riferimento. Che fare dei contributi Inps corrisposti prima? Pur se versati per meno dei 20 anni occorrenti a maturare il diritto a pensione di vecchiaia, possono essere cumulati sia dai lavoratori autonomi nelle gestioni Inps sia dai professionisti delle casse privatizzate.
«In ogni caso, l'Inps riconosce il diritto a pensione in favore di quei soggetti che abbiano iniziato a versare i contributi previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 1996 e che possano vantare 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) al compimento di un'età anagrafica attualmente pari a 70 anni e 7 mesi». Enpaf ricorda che la legge 45/90 consente di ricongiungere in un unico ente di previdenza (Gestione accentrante) tutti i contributi conferiti presso una o più Casse o Enti. Inoltre, la totalizzazione (dlgs 42/2006) consente all'iscritto a due o più gestioni previdenziali che non stia già percependo la pensione dai due enti, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, per conseguire un'unica pensione. La maturazione del diritto a pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è fissato al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età con 20 anni di contributi e l'assegno parte 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti mentre in caso di pensione di anzianità (40 anni e 7 mesi di contribuzione) parte 21 mesi dopo. Enpaf ricorda infine che non è ammessa la ricongiunzione tra i contributi versati alla Gestione Separata Inps e quelli versati al Fondo lavoratori dipendenti, mentre è possibile la totalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 42/2006. Ricordiamo che con la manovra 2017 la chance della ricongiunzione s'estende a chi, indipendentemente dall'età, maturi l'anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi in Inps). Fino ad oggi la legge 228/12 all'articolo 1, comma 239 consentiva il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ai soggetti iscritti a due o più enti previdenziali, impossibilitati a far pensione, solo se si pensionavano per vecchiaia avendo 20 anni di contribuzione in almeno un ente.
Mauro Miserendino
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
©2023 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)