Politica e Sanità
20 Dicembre 2016In vista delle assegnazioni delle sedi messe a concorso che si stanno via via realizzando in diverse regioni, i nuovi titolari che hanno vinto in forma aggregata dovranno formalizzare la gestione associata, scegliendo tra le forme societarie finora indicate da alcuni provvedimenti regionali, in particolare tra società in nome collettivo (Snc) o società in accomandita semplice (Sas).
«Rispondono a requisiti diversi» spiega Silvia Cosmo, avvocato dello studio legale Cavallaro, Duchi e Lombardo, Osservatorio Iusfarma, e forniscono ai farmacisti «soluzioni differenti per disciplinare la gestione destinata a perdurare per almeno un decennio» stando alla normativa attuale. In particolare, spiega l'esperta nella sua analisi, le due forme si distinguono per la diversa tipologia di soci e tale distinzione offre la soluzione migliore «in considerazione delle modalità di partecipazione alla gestione e al finanziamento della nuova impresa».
Per quanto riguarda la Snc, a meno di una disposizione inserita nello statuto, «tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali e hanno diritto di amministrare e rappresentare la società con poteri eguali». L'esperto però mette in guardia sul rischio di una paralisi gestionale e suggerisce di scegliere tra «un'amministrazione disgiuntiva, in cui i soci potranno intraprendere tutte o solo alcune delle operazioni rientranti nell'oggetto sociale» e «un'amministrazione congiuntiva, in cui è necessario il consenso di tutti i soci amministratori (amministrazione all'unanimità) per il compimento delle attività sociali o soltanto della maggioranza di essi (amministrazione a maggioranza)». Il problema non si pone con la Sas, in cui ci sono due tipologie di soci: «i soci accomandanti, che non partecipano alla gestione della società non potendo compiere atti di amministrazione o di rappresentanza della stessa, e i soci accomandatari che, invece, assumendo responsabilità illimitata e solidale, ne esercitano la gestione».
Tra le due tipologie contrattuali, precisa l'esperta, esiste una differenza anche in termini di responsabilità dei soci. Nel caso della Snc, tutti i soci «rispondono per le obbligazioni sociali, previa escussione del patrimonio della società». Vale a dire che un creditore della società, in tutto o in parte insoddisfatto, deve prima rivalersi sul capitale sociale e poi sui singoli soci. Nella Sas, diversamente, «solo i soci accomandatari sono personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali anche se, al pari dei soci della Snc, godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società; i soci accomandanti, invece, sono responsabili soltanto nei limiti della quota conferita sempre che non violino il divieto stabilito ex lege di non ingerirsi nell'amministrazione della società».
Simona Zazzetta
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