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Politica e Sanità

20 Marzo 2017

Concorso e ricorsi, raddoppiate le sentenze del Consiglio di Stato


I contenziosi giuridici legati alle procedure del concorso straordinario rappresentano ancora un importante elemento di rallentamento: considerando solo le sentenze definitive del Consiglio di Stato, il loro numero è raddoppiato negli ultimi 6 anni (2012-2017) con un picco massimo nel 2014, rispetto al periodo precedente (2006-2011). Questo il quadro emerso in occasione del convegno dedicato al concorso straordinario, svoltosi durante FarmacistaPiù 2017 appena concluso a Milano.
Al dato del Cds vanno aggiunti anche i contenziosi pendenti di cui per altro non si ha un polso ben preciso ma in molte regioni sono in aumento e fattore bloccante del procedere dell'iter concorsuale: «I motivi di questa escalation» ha affermato l'avvocato Paolo Leopardi nel suo intervento «è dovuta al perdurare di molti giudizi, ancora non definiti, aventi a oggetto l'impugnativa delle determinazioni comunali di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ma anche all'instaurazione del "nuovo contenzioso" venutosi a creare a seguito delle pubblicazioni delle graduatorie dai concorrenti che lamentano vizi nella valutazione dei titoli e nell'applicazione dei criteri valutativi da parte delle varie commissioni aggiudicatrici regionali nonché per i giudizi incardinati dai farmacisti rurali che lamentano la mancata attribuzione della "maggiorazione rurale" oltre il tetto dei 35 punti a seguito della pubblicazione della nota Sentenza del Consiglio di Stato 5667 del 14 dicembre 2015 la quale, dopo anni di certezze normative e giurisdizionali in materia, ha portato un po' di confusione».

Nel corso del dibattito è emerso anche il tema delle responsabilità dei conseguenti rallentamenti e Leopardi ha sottolineato, rispondendo «all'accorato appello del dott. Giuseppe Augello coordinatore del gruppo siciliano di farmacisti concorrenti, che non possono essere attribuite agli Ordini professionali i quali non hanno competenza nel merito». Come è stato ricordato dai relatori, gli Ordini «danno pareri non vincolanti che possono essere ignorati dalla Regione anche quando sono negativi».
Secondo l'avvocato, «la responsabilità dei ritardi è del Governo Monti in primis che ha promulgato una legge folle, del Ministero della Salute che ha contribuito a confondere le idee rendendo interpretazioni prive di conoscenze giuridiche in materia e di quelle Regioni che hanno voluto seguire dette interpretazioni».
Per quanto numerosi siano i pronunciamenti definitivi del CdS sussistono ancora importanti questioni non dipanate: «Il tema della valutazione dei titoli dei farmacisti rurali è ancora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria» precisa Leopardi «e sono certo che limiterà l'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 2015 ai soli concorsi ordinari e non a quello straordinario nato per favorire l'accesso alla titolarità ai giovani farmacisti». E poi «l'ancora irrisolto problema "emiliano" e ora anche "laziale", dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche, in caso di partecipazione associata, ai "coassociati" anziché alle società. Il problema è gravissimo, non solo per le aperture delle farmacie ma anche per la gestione futura delle stesse ove i farmacisti si troveranno a gestire società prive di avviamento (titolarità) gravati, peraltro, dei vincoli esistenti in capo ai titolari di ditta individuale rispetto a quelli dei titolari di quota societaria».

Simona Zazzetta

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