Politica e Sanità
11 Aprile 2017La normativa nazionale che interviene sulla doppia attività di farmacista grossista (D.L.vo 219/06) non prevede alcun obbligo per i farmacisti di munirsi di autorizzazione specifica all'ingrosso laddove svolgano anche tale attività. È la conclusione a cui arriva la Corte d'Appello di Firenze in una sentenza depositata il 4 gennaio 2017 interpretando, «in modo innovativo l'art. 100 del D.L.vo 219/06 nel testo vigente». A commentare la decisione dei giudici è l'avvocato Francesco Cavallaro dello Studio Legale Cavallaro Duchi Lombardo - Osservatorio Iusfarma, che spiega come diventi problematica, quando intervengono modificazioni successive alle leggi, «la ricerca del disegno ispiratore e con pregiudizio della stessa coerenza logica». E aggiunge: «Sta di fatto che da una iniziale incompatibilità tra titolarità di farmacia e commercio all'ingrosso, la normativa attuale consente espressamente ai titolari (ed alle società titolari) di farmacia di svolgere il commercio all'ingrosso "nel rispetto delle disposizioni del presente titolo": così dispone il comma 1 dell'art. 100».
I giudici, riporta l'avvocato, a questo punto dicono che, qualora il legislatore avesse voluto disporre per i farmacisti l'obbligo di dotarsi dell'autorizzazione per il commercio all'ingrosso di medicinali, "non vi sarebbe stata alcuna necessità di aggiungere il citato comma 1 bis, potendo valere la generale disposizione del comma 1. E del resto, anche ove si fosse inteso sottolineare la sussistenza di tale obbligo anche per questa particolare categoria, il co. 1 avrebbe semplicemente disposto che i farmacisti possano svolgere tale attività purché muniti dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il comma 1 bis, invece, fa riferimento soltanto al "rispetto delle disposizioni del presente titolo" così imponendo ai farmacisti di esercitare il commercio all'ingrosso in ottemperanza alle regole generali previste per tale attività. "Quindi l'unico significato possibile del combinato disposto dell'art. 100 co.1 e co.1 bis D.L.vo n. 219/2006 è quello di costituire una deroga, per i farmacisti, all'obbligo di munirsi di specifica autorizzazione per il commercio all'ingrosso". Sempre nella sentenza, segnala l'avvocato, si rileva che «tale conclusione contrasta con la normativa europea, poiché la direttiva 2001/83/CE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione con la sentenza del 28.6.2012, è nel senso che chiunque - farmacisti compresi - voglia esercitare il commercio all'ingrosso deve munirsi di un'autorizzazione. Tale contrasto non è tuttavia sufficiente a ritenere che il farmacista che abbia esercitato il commercio all'ingrosso senza autorizzazione possa essere ritenuto responsabile del reato punito dall'art. 147 del D.L.vo 219/06, poiché tale reato non è chiaramente previsto dalla legge italiana, e la responsabilità penale non può derivare, come si legge nella stessa sentenza della Corte di Giustizia europea, dalla interpretazione di una direttiva». Quanto affermato fin qui, avverte l'esperto, è analogo a quanto stabilito anche nella sentenza della Corte d'Appello di Genova 13.4.2015 che l'ha preceduta, ma i giudici fiorentini fanno un passo oltre: «Mentre la sentenza genovese riteneva non punibili i comportamenti anteriori alla ricordata sentenza della Corte europea 28.6.2012, quella fiorentina si spinge ad affermare che non può comunque essere punito - prima o dopo la sentenza europea - il farmacista titolare che abbia esercitato il commercio all'ingrosso di medicinali laddove la legge italiana, seppure in contrasto con la normativa comunitaria, non preveda esplicitamente che tale esercizio costituisca un reato».
Simona Zazzetta
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