Politica e Sanità
03 Maggio 2017All'interno del Ddl concorrenza appena approvato dal Senato non mancano le norme di interesse sanitario e il capitolo più rilevante e controverso è l'articolo 58, quello delle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica. Ecco le principali novità per le farmacie. La novità principale prevista dal testo riguarda l'ingresso delle società di capitali nella gestione delle farmacie. Il Ddl, infatti, estende la possibilità della titolarità dell'esercizio della farmacia privata alle società di capitali purché le società in questione abbia come oggetto esclusivo la gestione di farmacie.
La norma, e qui sta uno dei principali nodi che preoccupano la categoria, prevede la soppressione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono alle farmacie. I titolari di una stessa società non potranno controllare più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della stessa regione o provincia autonoma e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilerà sul rispetto di questa disposizione. Oltre all'ingresso delle società di capitali, la legge sulla concorrenza prevede che le farmacie che si trovano in comuni piccoli (6.600 abitanti) potranno optare per il trasferimento territoriale della farmacia in comuni della stessa regione, previo pagamento di una tassa di concessione governativa. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Soppresso anche il limite delle titolarità di quattro farmacie, e la condizione che le stesse farmacie siano ubicate nella provincia dove la società ha sede legale. Si sopprime anche la norma che impone la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia (di cui sia titolare una società) con un altro socio farmacista, consentendo la sostituzione temporanea con qualsiasi altro farmacista che abbia i requisiti. Il testo contiene poi una norma sulla modalità di fornitura dei cosiddetti farmaci di fascia H, ossia i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Attualmente la norma richiede la fornitura diretta da parte dei produttori e dei grossisti, in favore delle strutture autorizzate a impiegarli o degli enti da cui dipendono. Con la nuova norma la fornitura potrà avvenire anche tramite le farmacie (fermi restando i limiti di destinazione e di utilizzo del farmaco). Novità anche sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modifiche del foglietto illustrativo. La norma vigente prevede che l'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) possa autorizzare la vendita al pubblico di tali scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo. Nel caso di autorizzazione da parte dell'Aifa, il cittadino potrà scegliere tra il ritiro del nuovo bugiardino in formato cartaceo o digitale. Quanto agli orari e ai periodi di apertura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, queste possono rimanere aperte anche oltre gli orari e i turni stabiliti, che rappresentano, secondo la nuova norma, il livello minimo di servizio da assicurare, previa comunicazione all'autorità sanitaria competente. La facoltà di apertura al di fuori di questo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e - come aggiunto da un emendamento approvato in sede referente dalla 10a Commissione del Senato - all'ordine provinciale dei farmacisti e all'informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
Marco Malagutti
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