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Politica e Sanità

20 Luglio 2017

Decreto vaccini, farmacie in prima linea in prenotazioni e informazione


Niente medici che vaccinano in farmacia per consentire a 800 mila giovani non immunizzati di rimettersi in pari questo autunno; l'emendamento inizialmente presentato dal presidente Fofi Andrea Mandelli al decreto Vaccini non è passato. In compenso, nel decreto approvato ieri al Senato con 171 favorevoli, 63 contrari e 19 astenuti, è passato un emendamento che consente all'articolo 5, in base a decisioni che potranno prendere le Regioni, di prenotare gratuitamente gli adempimenti vaccinali nelle farmacie convenzionate aperte al pubblico e collegate con i centri unici di prenotazione (Cup). Questo avverrà "in via sperimentale", recita il testo, e - per ora - solo per l'anno scolastico 2017-18. In un secondo punto il decreto vaccini -da ieri alla Camera da dove andrà licenziato prima del 6 agosto per diventare legge- coinvolge i farmacisti: quando all'articolo 2 tratta di iniziative di comunicazione sulle vaccinazioni. In questo caso si parla delle campagne che il ministero della Salute è chiamato ad attuare da luglio 2017 per diffondere la cultura vaccinale; il Ministero potrà appoggiarsi su medici di famiglia, pediatri, consultori e anche sulle farmacie territoriali.

Il decreto in sé prevede dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori 0-16 anni: alle sei del decreto Lea (polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B, haemophilus influenzae) si aggiungono quelle contro morbillo parotite, rosolia e varicella; restano facoltativi, oltre ad anti-pneumococco ed anti-rotavirus, i vaccini contro meningococco B e C che saranno somministrati secondo calendario del decreto Lea. Per i soggetti che hanno già avuto morbillo ed altre malattie infettive per le quali ora si devono vaccinare, si consente alle regioni di approvvigionarsi tramite gare accentrate anche di formulazioni vaccinali monocomponenti o combinate in modo da non contenere l'antigene per la malattia già verificatasi, ma ciò può avvenire "nei limiti delle possibilità del Servizio sanitario nazionale".

Quanto agli adempimenti delle famiglie, pediatri e medici di famiglia dovranno dichiarare se ci sono condizioni di salute che a breve o in permanenza ostano alla somministrazione di vaccini nel minore da 0 a 16 anni; la documentazione finirà all'Asl, e a chiederla sono i dirigenti scolastici. Dall'anno scolastico 2017-18, la prova di aver vaccinato i figli (o i minori non accompagnati da parte dei tutori) va presentata entro il 10 settembre ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ed entro il31 ottobre alle scuole e ai centri di formazione professionale. Può essere sostituita ad interim da un'autocertificazione ma poi la documentazione comprovante i vaccini fatti va prodotta entro il 10 marzo 2018. Dal 2020i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle Asl, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti 0-16 anni e i minori stranieri non accompagnati. Le Asl entro il 10 giugno indicheranno i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali ed entro 10 giorni le scuole inviteranno i genitori dei minori indicati negli elenchi a depositare per il 10 luglio la documentazione sugli avvenuti vaccini che trasmetteranno a loro volta entro il 20 luglio di ogni anno alle Asl perché queste provvedano agli adempimenti di competenza.

Il decreto prevede che per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporti la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione non ci sono veti all'ingresso alle classi né agli esami. Per i genitori non è più menzionato il rischio di perdere la patria potestà e le sanzioni si abbattono a 100 euro in caso di "renitenza" al vaccino.

I minori non vaccinati sono ove possibile inseriti in classi in cui sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Le scuole comunicano alle Asl entro il 31/10 di ogni anno le classi ove vi siano più di 2 minori non vaccinati (art 4). È istituita al Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti che rischiano se si vaccinano, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati (costo 2018 300 mila euro, 10 mila gli anni successivi, art 4 bis). In tema di indennizzi a effetti avversi del vaccino, le disposizioni della legge 210/92, si applicano a tutti i soggetti che, a causa del vaccino obbligatorio abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica. È istituito un iter di farmacovigilanza Aifa-Iss-Ministero della Salute; quest'ultimo per i vaccini morbillo-parotite-rosolia-varicella dovrà relazionare annualmente sugli effetti avversi; E' istituita al Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini, dove sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti che rischiano se si vaccinano, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati (costo 2018 300 mila euro, 10 mila gli anni successivi, art 4 bis).

Mauro Miserendino

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