Politica e Sanità
18 Ottobre 2017Nuovi obblighi sulle comunicazioni alla Camera di Commercio e sul libretto metrologico e verifiche periodiche ogni tre anni da ottemperare quando la farmacia si dota di nuove bilance o apparecchiature per la misurazione. Li ricorda una comunicazione di Federfarma segnalando che con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, (n. 93, 21 aprile 2017) si modificano le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misura e le procedure di autorizzazione dei laboratori e si applica agli strumenti utilizzati per funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, compresa la sanità pubblica. In particolare, i nuovi obblighi riguardano la comunicazione entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente, anche a mezzo posta elettronica certificata, di alcuni dati in occasione dell'inizio e della fine dell'utilizzo dello strumento, e l'obbligo del libretto metrologico per ciascun strumento, contenente i dati identificativi dello strumento stesso e compilato in occasione delle verifiche e delle riparazioni.
Quindi attualmente per gli strumenti di nuova utilizzazione, le farmacie devono comunicare entro 30 giorni i dati previsti in occasione dell'inizio e della fine dell'utilizzo dello strumento; mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta; curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. Per quanto riguarda le verifiche periodiche, restano fissate ogni tre anni e per gli strumenti nuovi la periodicità decorre dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Inoltre, è obbligatorio richiedere una nuova verifica periodica: almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente ed entro 10 giorni lavorativi da una riparazione, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
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