Politica e Sanità
07 Novembre 2017Sta destando preoccupazione nella categoria la sentenza di assoluzione dal reato di abusivismo della farmacista che ha consegnato un farmaco di fascia A dietro presentazione di prescrizione medica in una parafarmacia e sono molti i dubbi che vengono sollevati sia sulla lettura da dare alla sentenza sia sulle ricadute sul sistema. E tra le questioni che vengono poste c'è chi si chiede se si sia voluto dare rilevanza non al luogo in cui la dispensazione di un farmaco avviene ma alla qualifica professionale, chi avanza il timore che questo sia un preludio a una liberalizzazione spinta e chi si chiede cosa succede ora alla fascia C. La vicenda si riferisce, come si legge nella sentenza, in particolare «a un episodio in cui è avvenuta la vendita dietro presentazione di regolare ricetta medica di prodotti farmaceutico presso la parafarmacia riconducibile» a una farmacista che è anche titolare di una farmacia nello stesso comune, «in violazione delle norme che regolano il commercio di prodotti farmaceutici ricadenti, appunto, nella fascia A».
Ma, si legge nella sentenza, «occorre evidenziare che è abusiva, e dunque punita, la condotta di chi compie un atto che sia riservato in via esclusiva a una categoria professionale, senza essere stato abilitato all'esercizio di questa o perché non abbia mai ottenuto il titolo, o perché radiato o perché non ne faccia più parte». Mentre, scrive ancora il giudice, la farmacista in questione «risulta essere in possesso delle qualifiche e delle idoneità che consentono di svolgere la professione di farmacista, perché laureata in farmacia, abilitata alla professione di farmacista, titolare di una farmacia» in un comune della Calabria e «di una parafarmacia» nella corrispondente frazione sul mare e «regolarmente iscritta all'albo degli ordini di farmacisti». Da qui le conclusioni: «appare conseguente l'incompleta realizzazione della fattispecie incriminatrice per difetto dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato contestato. Si impone pertanto la declaratoria di assoluzione per non aver commesso il fatto».
«L'esercizio abusivo della professione» spiega Maurizio Cini, professore all'Università di Bologna e presidente Asfi (Associazione scientifica farmacisti italiani), «avrebbe potuto esserci nel caso in cui a dispensare il farmaco fosse stato non la farmacista, ma un commesso/a non farmacista. E il reato, in questo contesto, sarebbe imputabile a lui/lei. Nel caso in questione, avrei piuttosto visto a carico della responsabile della parafarmacia un reato di apertura di farmacia non autorizzata. Si tratta al più della trasformazione, dell'utilizzo di una parafarmacia come farmacia».
Tuttavia, rileva l'esperto, «anche in questa fattispecie, occorrerebbe poter valutare nel dettaglio i fatti per capire, per esempio, se nella parafarmacia è presente una scorta del farmaco in questione e se lì sia stato eseguito l'atto di dispensazione e vendita vero e proprio o se la titolare abbia consegnato su richiesta un farmaco, eventualmente pagato alla farmacia e con scontrino della farmacia. Nel qual caso la situazione sarebbe ancora diversa. Da valutare poi se ci siano le condizioni per una violazione amministrativa - se, per esempio, la farmacia della stessa titolare fosse rimasta sguarnita del direttore in quel frangente - o deontologica».
Sulla sentenza si era espresso ieri Ivan Giuseppe Ruggiero, presidente delle Libere parafarmacie italiane (LPI), che ha definito la sentenza «storica»: «non sono le mura a garantire la tutela della salute pubblica del cittadino» scrive nella nota «ma il farmacista, ovunque egli svolga la sua professione». «Il Giudice in sostanza ci ha dato finalmente ragione sulla nostra battaglia di sempre, cioè accesso alla professione con i soli Titoli». Da qui la richiesta: «Che il Governo liberalizzi immediatamente il settore», con «Liberalizzazioni, come la Fascia C e la Farmacia non Convenzionata, o anche il più semplice delisting». «Siamo ancora in tempo, abbiamo la legge bilancio».
Francesca Giani
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