Politica e Sanità
30 Novembre 2017Il Ddl Lorenzin contiene alcune disposizioni "foriere di criticità interpretative ed altre che presentano errori di formulazione e che, come tali, risultano difficilmente applicabili". È quanto si legge, riporta Public Policy, in un documento depositato in commissione Igiene e sanità del Senato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), in occasione di una audizione sul disegno di legge tornato al Senato per la sua terza lettura parlamentare. L'agenzia riporta che nel documento la Fofi indica come «non condivisibile rimettere a regolamenti governativi e ad un decreto del ministro della Salute la regolamentazione di dettaglio della disciplina ordinistica» e critica anche la norma che, in attesa dell'adozione dei regolamenti, preveda l'applicazione «per quanto compatibili» delle disposizioni del dpR 221/1950. Secondo la Federazione questa locuzione «crea numerose criticità che potrebbero dar luogo a contenziosi con esiti interpretativi di tenore contrastante».
La Federazione ritiene «doveroso procedere ad un ammodernamento della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie» ma, aggiunge, «nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, il testo è stato stravolto e sono state apportate rilevanti modifiche che non solo non rafforzano il ruolo e l'autonomia degli ordini, ma sembrano piuttosto svilirne le funzioni istituzionali, riducendole quasi esclusivamente a quella di mera gestione dell'albo professionali». Nel documento depositato sono anche indicate le criticità riguardanti i profili elettorali degli ordini e, in particolare: la modifica del quorum, la scelta di sedi diversi da quella dell'ordine per esprimere il voto, l'introduzione di modalità telematiche di voto, il limite di due mandati per gli incarichi elettivi. Contrarietà anche rispetto alla norma «secondo cui il ministero della Salute, d'intesa con le rispettive federazioni nazionali e sentiti gli ordini interessati, possa disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi ordini per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza», che «comprime indebitamente l'autonomia degli ordini professionali».
Simona Zazzetta
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