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Politica e Sanità

24 Gennaio 2018

Calcolo fatturato Ssn, Federfarma: da Ministero parere per chiarezza e omogeneità


Nel calcolo del fatturato annuo Ssn per la determinazione del regime degli sconti agevolati - per le farmacie rurali sussidiate con un fatturato Ssn non superiore a 450.000 euro e per le farmacie urbane e rurali non sussidiate con fatturato annuo Ssn non superiore a 300.000 euro - devono essere compresi i farmaci ceduti in regime di Ssn al netto dell'Iva, della quota di partecipazione dovuta dall'assistito (per quanto riguarda la quota fissa e la differenza di prezzo), dello sconto, della Distribuzione per conto e, a quanto sembra, anche dell'assistenza integrativa. Questo il chiarimento contenuto nel parere inviato martedì dall'Ufficio legislativo del ministero della Salute agli Assessorati sulle modalità di computo del "fatturato Ssn", ai fini della determinazione del regime degli sconti agevolati, secondo quanto ne riferisce una comunicazione di Federfarma inviata alle associazioni regionali e provinciali e ai referenti delle sezioni rurali. Il parere era stato richiesto da Federfarma proprio per la presenza «sul territorio nazionale di applicazioni del tutto disomogenee, causa di diffuse incertezze operative, di un contenzioso inutile e dispendioso e, sovente, di iniquità», che costituivano «una situazione assolutamente inaccettabile».

Da quanto si legge, «il Ministero», che si è espresso «sulla base della copiosa giurisprudenza intervenuta in materia», «ha poi confermato quanto già sostenuto da Federfarma in merito all'applicazione dei nuovi limiti di fatturato, innalzati dalla legge 172/2017 (il cosiddetto Decreto fiscale), agli sconti ex lege 662/96 e all'ulteriore sconto (2,25%) ex lege 122/2010», affermando «che si applicano anche all'esenzione sopra ricordata e che pertanto dal 1 gennaio 2018 le farmacie rurali sussidiate con un fatturato Ssn non superiore a 450.00 euro e le farmacie urbane e rurali non sussidiate con fatturato annuo Ssn non superiore a 300.000 euro, oltre ad applicare la scontistica agevolata ex lege 662/96 sono esentate dall'ulteriore sconto del 2,25%». Federfarma poi «rileva che il tema dei nuovi limiti di fatturato dovrebbe riguardare anche il settore della Dpc, laddove le parti, nell'aver previsto apposite condizioni più favorevoli per determinate categorie di farmacie più deboli, hanno inteso prendere come riferimento, per l'applicabilità di tali benefici, le farmacie sussidiate con fatturato Ssn fino a 387.342,67 euro o le piccole farmacie con fatturato Ssn fino a 258.228,45. Se, quindi, la volontà contrattuale alla base di tali clausole era non solo quella di prevedere determinate condizioni migliorative per le fasce più deboli delle farmacie ma anche quella di individuarle adottando gli stessi criteri previsti dalla legge vigente per l'applicazione di sconti ridotti al Ssn, sembra coerente e rispettoso della volontà originaria delle parti, prevedere una modifica di tali soglie di fatturato nei termini indicati dal recente Dl 148/2017».

Da qui l'invito alle «Unioni Regionali a prendere contatto con i rispettivi Assessorati per procedere all'adeguamento dei nuovi valori di fatturato», ricordando anche che «a supporto di tale richiesta, i vigenti Accordi di Dpc normalmente hanno già previsto una clausola che considera la necessità di operare degli adeguamenti o aggiornamenti in caso di modifica, medio-tempore, delle norme di carattere nazionale o regionale che disciplinano la materia dell'Accordo. Tali considerazioni presentano una immediatezza ancora più evidente per quelle Regioni che sono attualmente in fase di rinnovo dei rispettivi Accordi e che quindi hanno l'opportunità di intervenire direttamente in fase negoziale per modificare questo aspetto come ha già fatto l'Unione Regionale del Friuli che, nel nuovo Accordo di Dpc sottoscritto il 29 dicembre 201e in vigore dallo scorso 1 gennaio 2018, ha aggiornato i limiti di fatturato in base alle indicazioni del citato DL 148/17». Soddisfazione quindi da Federfarma e Sunifar «per il pronunciamento ministeriale che supera le difformi e contraddittorie interpretazioni della normativa formulate a livello regionale che discriminano, senza alcuna giustificazione, farmacie che dovrebbero essere agevolate in maniera uniforme per il servizio che svolgono».


Francesca Giani

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