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Politica e Sanità

07 Marzo 2018

Efedrina, Ministero conferma: farmacia può detenerla per gli usi consentiti


Il divieto di usare l'efedrina (art. 1 del DM 27 luglio 2017) si riferisce esclusivamente alla prescrizione e all'allestimento di preparazioni magistrali destinate a finalità dimagranti, pertanto, la farmacia può detenere tale sostanza per gli altri usi consentiti. Così risponde il Ministero della Salute alla richiesta di chiarimento, e conferma, inviata da Federfarma nel mese di febbraio in seguito alla segnalazione di casi in cui gli organi di vigilanza hanno contestato la liceità di detenere e utilizzare in farmacia la sostanza efedrina.
Nel merito il dicastero ha risposto, con nota prot. n. 11852 del 28 febbraio scorso, confermando che "il divieto di utilizzazione della sostanza attiva efedrina disposto dall'articolo 1 del DM 27 luglio 2017, si riferisce esclusivamente alla prescrizione ed allestimento di preparazioni magistrali destinate a finalità dimagranti e che, pertanto, la farmacia può detenere tale sostanza per gli altri usi consentiti". E ha anche precisato che "come previsto dall'articolo 2 del medesimo decreto, la finalità dimagrante deve essere specificata nella ricetta dal medico" e che "il farmacista, in virtù dell'articolo 26 del codice deontologico, e tenuto, prima di spedire la ricetta, a prendere contatto con il medico prescrittore riservatamente per il necessario chiarimento in caso di prescrizione dubbia".
Con il decreto 27 luglio 2017, lo si ricorda, e stato vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le sostanze attive efedrina e pseudoefedrina, quest'ultima in quantitativi superiori a 2.400,00 mg per ricetta. Si è trattato di un ripristino del divieto sancito da un precedente provvedimento (2 dicembre 2015), arrivato dopo un annullamento stabilito dal Tar del Lazio (n. 2173/2016) che lo aveva contestato per carenza di prove sulla nocività del farmaco e aveva auspicato un approfondimento a da parte dell'Iss che, "date le sue competenze, avrebbe potuto rendere ragione del divieto quantomeno con un minimo fondamento scientifico sganciato da mere supposizioni". Approfondimento che l'Iss ha fornito affermando per l'efedrina, la necessità di confermare il divieto di prescrizione e di preparazione magistrale. Mentre per la pseudoefedrina si è espresso sostenendo che potrebbe essere riconsiderata la necessità di un divieto almeno per dosaggi sovrapponibili a quelli delle confezioni in commercio contenenti il principio attivo (prescrivibili con ricetta medica e da banco). Secondo l'Iss, tenuto conto della disponibilità della pseudoefedrina in prodotti da banco (in confezioni contenenti fino a 720 mg di principio attivo), e in farmaci erogabili dietro presentazione di una ricetta medica (in confezioni fino a 2400 mg di principio attivo), potrebbe non essere considerato coerente un divieto per ragioni di sicurezza, almeno per dosaggi sovrapponibili a quelli in commercio. Sebbene le indicazioni approvate della pseudefedrina siano diverse dalla finalità dimagrante, la prescrizione magistrale per brevi periodi appare compatibile con quanto previsto dalla legge n. 94/1998, anche se non ci si può attendere una rilevante efficacia ai fini dimagranti. Da qui il decreto a fine luglio in vigore dal 14 agosto 2017.(SZ)

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