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Politica e Sanità

07 Marzo 2018

Farmacie grossiste, dal Ministero chiarimenti su distribuzione farmaci uso ospedaliero


La modifica apportata dalla L. 124/2017, in materia di medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero, dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 219/2006 ha solo consentito alle farmacie che si riforniscono da grossisti o da produttori, di distribuire i medicinali in questione direttamente alle strutture autorizzate ad impiegarli, o agli enti da cui queste dipendono, disponendo comunque, una eccezione all'obbligo del farmacista di vendere farmaci solo al pubblico. È il chiarimento che il Ministero della Salute ha fornito all'inizio dell'anno e che una circolare Fofi ha comunicato ai presidenti di ordine. La circolare ricorda che "i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti dai produttori e dai grossisti anche alle farmacie che potranno distribuirli, in via esclusiva, alle strutture autorizzate ad impiegarli o agli enti da cui queste dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato)".

Con la modifica, sottolinea la Federazione, «il Legislatore non ha voluto sottoporre le farmacie ad una nuova e diversa autorizzazione ai fini della distribuzione dei farmaci in oggetto. Peraltro, tale interpretazione è confermata dal mancato riferimento esplicito all'art 100 del D.Lgs. n. 219 del 2006. Il Dicastero ha, inoltre, precisato che la novella in argomento non ha creato un tertium genus di operatore (farmacista/grossista), restando quindi immutato il sistema della filiera di distribuzione del farmaco. L'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, quindi, continua a svolgersi nel rispetto delle disposizioni del titolo VII (Distribuzione all'ingrosso e brokeraggio di medicinali, nonché distribuzione di sostanze attive) del D.Lgs. 219/2006, ponendosi la modifica normativa in linea con le previsioni in esso contenute. Allo stesso modo, resta inalterato anche il sistema di tracciabilità dei flussi dei farmaci. Si ribadisce, infine, che tali farmaci non possono essere in nessun caso dispensati ai singoli cittadini, ma soltanto alle strutture ospedaliere o ad esse assimilabili autorizzate ad impiegarli".

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