E-cig, chiarimenti su obblighi per la vendita. No a preparazioni nel laboratorio della farmacia
Con modifica di un articolo del Testo unico delle accise (D.Lgs. n.504/1995) sono stati definiti requisiti e modalità per l'autorizzazione alla vendita delle sigarette elettroniche da parte delle farmacie e la nuova disposizione, che prevede una richiesta di autorizzazione per avviare la vendita, si applica solo nei confronti delle farmacie che non hanno mai iniziato tale attività. È questa la precisazione che Federfarma ritenuto opportuno fare sottolineando che "le farmacie che già effettuano la vendita al pubblico di tali prodotti non dovranno sospendere l'attività di commercializzazione prima dell'inoltro della domanda, in quanto per tali farmacie vige il periodo stabilito di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto (ovvero entro il 22 aprile p.v.) per poter inoltrare la medesima istanza di autorizzazione". Ha anche precisato che "la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata solo per la vendita di "prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina", mentre escluse da tale obbligo sarebbero le farmacie che commercializzano esclusivamente i dispositivi meccanici ed elettronici e le loro parti di ricambio". Per presentare la domanda le farmacie devono inviare all'Ufficio dei monopoli competente per territorio - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, ovvero entro il 22 aprile 2018 - la richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla vendita. Il sindacato avverte anche sui divieti: non si possono preparare o confezionare prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Per chi contravviene a tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a 3.000. Prestare dunque "attenzione alle miscelazioni che si fanno nel laboratorio della farmacia". Le farmacie autorizzate alla commercializzazione delle e-cigarettes devono quindi rifornirsi di "prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina", esclusivamente presso i soggetti autorizzati il cui elenco è pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia. Infine, la gestione dei prodotti: i documenti commerciali emessi dai soggetti fornitori, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, devono essere conservati dalle farmacie per un periodo di 10 anni decorrente dall'anno contabile di emissione. Tali documenti sono resi disponibili agli Uffici dei monopoli nell'ambito dell'attività di controllo di loro competenza. Le farmacie, infine, s'impegnano, così come espressamente stabilito dalla domanda di rilascio dell'autorizzazione, a osservare il divieto di vendita di tali prodotti ai minori attraverso la verifica della maggiore età dell'acquirente richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità.
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