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Politica e Sanità

06 Aprile 2018

Sconfezionamento illegittimo anche per dispositivi medici. Azienda: tutelato il paziente


Le aziende che commercializzano dispositivi medici, come strisce per l'autocontrollo del diabete o lenti a contatto, acquistati all'estero, non possono riconfezionarli in assenza di validi motivi, i formati diversi da quello originario prima della loro immissione in commercio nel mercato italiano. È quanto ha stabilito una sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa accogliento l'istanza presentata da Johnson & Johnson, titolare di un marchio di strisce reattive per l'autocontrollo domiciliare del diabete vendute, direttamente al pubblico in Italia tramite la rete di farmacie. una nota dell'azienda, definisce questa sentenza innovativa e spiega che le due società citate in giudizio acquistavano all'estero le strisce in confezioni da 25 e da 100 pezzi per poi rivenderle in Italia - dopo averne "manipolato" la confezione originaria - in confezioni da 50.
La sentenza, sottolinea l'azienda, ha condannato le due società a interrompere questa pratica, al risarcimento danni, nonché alla pubblicazione della sentenza su di un quotidiano nazionale. L'innovatività della sentenza, sta proprio nel fatto che riguardi dispositivi medici anziché prodotti farmaceutici, per i quali invece esiste già un'ampia giurisprudenza. In particolare è stato fatto notare che la sentenza rappresenta una tutela "del paziente che, senza esserne consapevole, acquistava dispositivi medici la cui confezione era stata manipolata prima della loro vendita alle farmacie" ma anche dell'azienda che rimarca il fatto che la manipolazione delle confezioni di vendita originarie avvenga "al di fuori del controllo di Johnson & Johnson, che però rischia di ricevere reclami da parte di pazienti che lamentino malfunzionamento o perdita di sterilità dei dispositivi in questione (recanti ancora il marchio del relativo fabbricante)".
Le società importatrici, creando i nuovi formati (nel periodo tra gennaio 2013 e aprile 2014) hanno seguito "una logica meramente commerciale e dunque - a detta del Giudice - senza alcun valido motivo. La violazione dell'integrità della confezione originale non garantisce più, né il mantenimento della sterilità delle strisce, né l'affidabilità della rilevazione effettuata". La vicenda giudiziaria ha avuto un passaggio nel luglio del 2014 con un decreto del Tribunale di Milano, poi confermato da una successiva ordinanza, che aveva già vietato - ma in via provvisoria - alle società coinvolte di continuare nella loro attività di riconfezionamento di dispositivi medici importati. A rendere definitivo il divieto è la sentenza del Tribunale che rappresenta un precedente di cui tener conto per chiunque (a qualsiasi titolo) si trovi coinvolto in attività di importazione parallela di dispositivi medici, che vengano riconfezionati prima della loro commercializzazione in Italia. (SZ)

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