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Politica e Sanità

13 Aprile 2018

Iper-ammortamento beni strumentali, semplice slittamento se documentazione è in ritardo


Alle imprese che hanno acquisito un bene entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata o l'attestazione di conformità viene acquisita nel 2018, non è preclusa la fruizione dell'iper ammortamento, ma ci sarà un semplice slittamento temporale del momento in cui si inizia a godere del beneficio che inizierebbe nel periodo d'imposta in cui i documenti vengono acquisiti. È quanto chiarisce la risoluzione n. 27/E del 9 aprile scorso dell'Agenzia delle Entrate. A renderlo noto alle farmacie è una circolare di Federfarma che sottolinea tali chiarimenti riguardano le agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2017 "per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. Industria 4.0".

L'Agenzia ha ricordato che, per la fruizione dei suddetti benefìci, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, oppure, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B, annessi alla Legge di Bilancio 2017, ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per poter beneficiare delle maggiorazioni del 150% e del 40%, i beni materiali e immateriali devono rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Questo requisito deve essere attestato "dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità".

I documenti devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione oppure entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. La norma agevolativa non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione. In particolare l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. Pertanto, conclude la nota del sindacato "l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma determina un mero slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio". (SZ)

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