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Politica e Sanità

16 Aprile 2018

Remunerazione servizi: decreto sperimentazione estende monitoraggio a ricadute economiche


Cambia, anche se di poco, lo schema di decreto che, ai sensi della Legge di Bilancio 2018, individua le nove regioni che avvieranno la sperimentazione per la remunerazione dei nuovi servizi erogati in farmacia: le regioni sono rimaste le stesse, mentre è stato aggiunto che il monitoraggio non dovrà verificare solo le "modalità organizzative", ma anche le "ricadute sanitarie ed economiche".

Lo schema, definito dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e reso disponibile online dal notiziario dell'Ordine dei farmacisti di Roma, è stato inviato nei primi giorni di aprile al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dovrebbe essere all'ordine del giorno, così si apprende dal sito della Conferenza delle Regioni, il prossimo 19 aprile. Si tratta di una versione nuova rispetto a quella precedentemente inviata. La precedente versione era stata oggetto di osservazioni per la scelta delle nove regioni, da cui era stata esclusa la Regione Toscana nonostante avesse già avviato un progetto di pharmaceutical care. Il Ministero ha quindi acquisito ulteriori elementi dalle Regioni che avevano già avviato sperimentazioni, ma ha chiarito, in una nota dell'Ufficio di Gabinetto, che "introdurre in via amministrativa ulteriori requisiti per individuare le Regioni in cui avviare la sperimentazione in esame avrebbe potuto non solo pregiudicare il mandato normativo ma mutare l'indicazione data dal Legislatore che prescrive la necessaria rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud". Dunque resta invariato il calendario delle nove regioni: iniziano Piemonte, Lazio e Puglia per gli anni 2018, 2019 e 2020; seguono Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per gli anni 2019 e 2020; infine Veneto, Umbria e Campania per l'anno 2020.
Quello che invece è stato modificato nello schema di decreto è il monitoraggio a cui è sottoposta la sperimentazione da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico, di cui all'art. 2. La verifica, "al fine dell'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale", infatti non sarà limitate alla "modalità organizzative" ma viene estesa alle "ricadute in termini sanitari ed economici". (SZ)

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