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Politica e Sanità

02 Maggio 2018

Dirigenti Ssn, equipollenze area farmacia aggiornate. Fofi: sistema da sopprimere


Le equipollenze per l'accesso al secondo livello dirigenziale SSN, da ultimo modificate, per l'area di farmacia, da un intervento del ministero della Salute (DM del 23 marzo 2018, in GU il 10 aprile), vanno «soppresse» in quanto «soltanto gli obiettivi formativi e i percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale».

A ribadire il concetto è la Fofi, in una nota al Ministero, in cui esprime «disappunto» per la disciplina delle equipollenze delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e l'intervento raccoglie il plauso anche della Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera (Renasfo). Come si legge nella circolare della Fofi, in cui si dà conto dell'accaduto, «il DM modifica il decreto del 30 gennaio 1998 recante le Tabelle relative alle discipline equipollenti per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il provvedimento stabilisce che, all'elenco delle specializzazioni equipollenti, per l'Area di Farmacia, alla scuola di specializzazione di Farmacia ospedaliera e alla scuola di specializzazione di Farmaceutica territoriale sono aggiunte le scuole equipollenti di Farmacologia medica e Farmacologia e tossicologia clinica». La Federazione ricorda che «con nota del 24 aprile abbiamo manifestato al Ministero della salute il nostro disappunto rispetto alla predetta disciplina, ribadendo la necessitaÌ di sopprimere le equipollenze (di cui al DM 30 gennaio 1998 e succ. mod.), nonché le affinità (di cui al DM 31 gennaio 1998 e succ. mod.), considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale».

Una posizione che riceve il plauso anche della Rete degli specializzandi di farmacia ospedaliera, che spiega: «Con il DM viene confermata l'equipollenza della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, con le Scuole di Specializzazione in Farmacologia Medica e Farmacologia e Tossicologia Clinica. Entrando nel dettaglio, la scuola di Farmacologia Medica, si riferisce al percorso di studi della durata di 5 anni aperto ai non medici come specificato del DM 01/08/05 e confermato nel DM 68/2015. La seconda, Farmacologia e Tossicologia Clinica, si riferisce al nuovo nome attribuito alla scuola dopo il Riordino delle Scuole di Specializzazione con Decreto Interministeriale 716/16, che prevede la riduzione a 4 anni anche per i non medici. Sono state invece escluse tutte quelle scuole poco inerenti alla nostra professione (es. Farmacognosia, Chimica industriale, Biochimica etc..) della durata inferiore a 4 anni».

Se al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario del personale medico e delle altre professionalità sanitarie, «sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile», per quanto riguarda il secondo livello «sono attribuite invece funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, necessari per il corretto espletamento del servizio». In conclusione, «il possesso della laurea in Farmacia o Ctf è un requisito fondamentale per poter diventare Farmacista Ospedaliero inquadrato come Dirigente di primo livello (con relativa abilitazione ed iscrizione all'albo professionale) pertanto nessuna altra figura professionale può essere assunta per svolgere tale attività (il Diploma di Specializzazione rimane requisito obbligatorio solo in strutture pubbliche e non private, come per molte specializzazioni mediche). Tale requisito non diventa fondamentale per quanto riguarda la Dirigenza di secondo livello (ovvero i Direttori) in quanto il Direttore svolge attività organizzativa e può non praticare la professione del Farmacista (es. attività di dispensazione, preparazioni galeniche, gestione stupefacenti etc..)».

Una situazione che desta preoccupazione: «È confortante che la Fofi ed il presidente Andrea Mandelli, siano stati tra i primi ad aver posto l'attenzione e pronunciarsi su una delicatissima questione, da anni al centro di dibattiti da parte della nostra categoria. Ma alla luce delle recenti "modifiche", da specializzando in Farmacia Ospedaliera, mi chiedo: era l'occasione giusta per introdurre dei tangibili miglioramenti al tanto discusso "DM equipollenze"? Quanto peserà questa decisione sul nostro futuro?».

Francesca Giani

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