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Politica e Sanità

25 Maggio 2018

Stipendio dipendenti, stop a contante: dal 1° luglio solo versamenti tracciabili


A partire dal 1° luglio i dipendenti non potranno più essere retribuiti in contanti, ma gli stipendi dovranno essere corrisposti sempre con mezzi tracciabili, e in caso di inosservanza si rischiano multe fino a 5.000 euro. Il divieto lo prevede la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 911 e ss n. 205 del 27 dicembre 2017) e a ricordarlo è una nota di Matteo Lucidi, consulente dello Studio associato Bacigalupo-Lucidi in cui l'esperto riassume il razionale della norma e i rischi sanzionatori i cui si incorre. Lucidi ricorda che «le ragioni, che hanno indotto il legislatore all'adozione di una misura che tutto sommato può talora rivelarsi fastidiosa per datore di lavoro e/o lavoratore, stanno evidentemente nella necessità di impedire il malcostume - ancora abbastanza diffuso - di prevedere in busta paga una somma maggiore di quella effettivamente versata al lavoratore, per esempio per rispettare, ma solo formalmente, i minimi contrattuali, o una somma inferiore, il classico "nero"». Le sole modalità di pagamento consentite dalla legge sono il bonifico bancario o postale, il versamento in contanti ma presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato in pagamento, strumenti di pagamento elettronico e infine assegni consegnati direttamente al lavoratore (o ad un delegato nel caso di un suo impedimento).

Fanno eccezione i rapporti di lavoro "instaurati con le pubbliche amministrazioni" come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 265 - e anche "i rapporti di lavoro domestico". Lucidi ricorda anche le multe che si rischiano: «Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non osservi tali prescrizioni, potrà essere assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 5.000. Ricordiamo infine che - del tutto coerentemente con la ratio dell'intervento legislativo - la firma del lavoratore sulla busta paga, sempre dal 1 luglio p.v., proverà null'altro che la consegna del cedolino, ma non l'effettivo pagamento dello stipendio, che potrà/dovrà infatti risultare soltanto da uno degli strumenti di versamento sopra indicati».

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